Obbligo di motivazione nella cartella di pagamento
La Corte di cassazione, Sezioni Unite, con sentenza n. 22281 del 14 luglio 2022, è intervenuta in materia di obbligo di motivazione della cartella di pagamento per quanto riguarda gli interessi per mancato pagamento dei tributi.
In caso di cartella di pagamento per ulteriori interessi a carico del contribuenti, emessa a seguito di precedente atto che abbia già determinato l’ammontare del debito di imposta e degli interessi, è sufficiente richiamare l’atto precedentemente emesso e quantificare interessi e oneri accessori per poter rispettare l’obbligo di motivazione previsto dall’art. 7 Legge 212/2000 e dall’art. 3 Legge 241/1990.
Se invece la cartella stessa fosse il primo atto di contestazione interessi emesso, occorrerebbe, per il rispetto di quanto sopra, anche l’indicazione della natura degli interessi richiesti, del tributo di riferimento, della decorrenza. Non occorre invece riportare nell’atto i tassi di interesse applicati.