Obbligo di indicazione dei mezzi di prova all'interno delle motivazioni dell'atto, a pena di annullabilità.
Con il d.lgs. 2019/2023, pubblicato in G.U. n. 2 del 03/01/2023 vengono introdotte modifiche importanti allo statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2020). Fra i cambiamenti più importanti si pone evidenza sull’indicazione dei mezzi di prova all’interno delle motivazioni dell’atto. A decorrere dal 18/01/2024 la formulazione del c. 1 dell’articolo 7 della Legge 212 del 2000 è la seguente:
1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
Inoltre, dopo il comma 1 dell’articolo 7, sono stati aggiunti i seguenti commi:
1-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
1-ter. Gli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza e i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.
1-quater. Le disposizioni del comma 1-ter si applicano altresì agli atti della riscossione emessi nei confronti dei coobbligati solidali, paritetici e dipendenti, fermo l'obbligo di autonoma notificazione della cartella di pagamento nei loro confronti.
In questo modo vengono blindati i dettami dell’emissione di un atto ponendo ulteriore attenzione alla motivazione e ai dettagli da inserire nello stesso.