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Obbligo di gara per i lavori privati finanziati dal pubblico

L'ANAC, con parere sulla normativa del 10 gennaio 2022, ha chiarito che ai lavori di ristrutturazione e sistemazione di un sagrato e relative pertinenze, in un un complesso ecclesiale di proprietà della Parrocchia e dichiarato di interesse culturale storico artistico (ex art. 10, co. 1, d.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) si applica il Codice dei contratti pubblici e la normativa relativa alla realizzazione di opere e lavori pubblici allorquando tutti gli affidamenti che ne conseguono (servizi di architettura e di ingegneria, esecuzione lavori, etc.) siano finanziati dalla Regione per più del 50%. Alla Parrocchia si applicano gli artt. 145 e ss. d.lgs. 50/2016 e, per quanto ivi non diversamente disposto, le pertinenti disposizioni del medesimo decreto, in quanto destinataria di sovvenzioni pubbliche, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a), p. 2), d.lgs. 50/2016.

Nel caso di specie, si tratta di lavori di importo importo superiore ad 1 milione sovvenzionati direttamente dalla Regione in misura superiore al 50%. La stessa normativa si applica ai servizi a essi connessi, a norma dell’art. 1, co. 2, lett. b), d.lgs. 50/2016, ove di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 d.lgs. 50/2016 e sovvenzionati direttamente dalla Regione nella misura superiore al 50%.