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Iscrizione all'albo dei concessionari: dichiarazione sui requisiti al 30 giugno

Nella Risoluzione n. 3/DF il MEF ha affermato che l’art. 18 del Regolamento 11 settembre 2000, n. 289 prevede che i concessionari presentino alla Direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una dichiarazione che attesti il permanere dei requisiti necessari all’iscrizione nell’albo dedicato.

Da ciò ne deriva che anche i concessionari iscritti dovranno seguire le nuove regole fissate dalla L. n. 160/2019, rendendo quindi conforme il proprio capitale sociale alle condizioni e misure minime previste, entro il 30 giugno 2021.

L’art. 19 del Regolamento evidenzia che l’attestazione dell’iscrizione nell’albo può essere sostituita da un’apposita autocertificazione, nei casi di partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.

In caso di insussistenza dei requisiti richiesti è prevista la decadenza dalle gestioni e la conseguente cancellazione dall’albo.

Con riguardo però alla tempistica di presentazione, la risoluzione precisa che il termine del 31 marzo di cui all’art. 18 del D. M. n. 289 del 2000 non è, allo stato attuale, suscettibile di essere prorogato se non attraverso un apposito provvedimento legislativo di rango primario. Va, però, considerato, che il termine entro il quale i soggetti iscritti devono adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 dell’art. 1, della legge n. 160 del 2019 è stato prorogato al 30 giugno 2021, ai sensi dell’art. 1, comma 1093, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.