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Obbligo di assunzione con concorso anche per le società partecipate

La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro – Sentenza n. 21310/2020 del 5 ottobre 2020, ha sottolineato che il D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008, estende alla società partecipate a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall’art.35 del d.lgs. 165/2001.

La magistratura ha rilevato altresì che il Legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, ha inteso estendere alle società a partecipazione pubblica i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, in quanto l’erogazione dei servizi di interesse generale pone l’esigenza di selezionare, secondo i criteri di merito e di trasparenza previsti dall’art.97 Cost., i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell’interesse perseguono.

Pertanto, secondo il Collegio, l’omesso esperimento delle procedure concorsuali e selettive determinano la nullità del contratto ai sensi dell’art.1418 codice civile.