Obblighi informativi su sovvenzioni e contributi pubblici al 2022
E' stato approvato un emendamento al c.d. DL "riaperture" (D.L. 52/2021), la cui conversione è prevista entro il 21 giugno, in base al quale, a seguito dell'incertezza dell'operatività dell'obbligo con riferimento alle varie agevolazioni COVID-19, è prorogato al 2022 il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge n. 124 del 2017 eliminando quindi, per il 2021, l'applicazione della sanzione pari all'1% degli importi ricevuti in termini di sovvenzioni, sussidi, contributi ecc. non aventi carattere generale, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati da PP.AA., con un importo minimo di 2.000 euro, per la mancata indicazione nei documenti di bilancio e nei propri siti internet delle suddette somme.
Il novello art. 11 sexiesdecies, nella versione approvata dalla Camera dispone che "1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2022". L'emendamento al Senato dispone, più precisamente, che: "In considerazione dell'incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nel corso dell'emergenza da COVID-19, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-bis della legge 4 agosto 2017, n. 124, il termine ultimo per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione degli importi e delle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è differito al 30 giugno 2022. Conseguentemente, non si applicano per l'anno 2021 le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 125-ter della legge 4 agosto 2017, n. 124".
Le informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica amministrazione ed enti assimilati vanno pubblicati nella Nota integrativa al bilancio d'esercizio / consolidato ovvero, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelle non tenute alla redazione della Nota integrativa, mancata pubblicazione delle medesime informazioni entro il 30 giugno di ogni anno sul propriosito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza (art. 1, commi da 125 a 125-sexies e 127, Legge n. 124/2017)