Obblighi di pubblicazione – L’ANAC fornisce le indicazioni agli enti sulle attestazioni degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)
Con delibera n. 213 del 23 aprile 2024 l’ANAC ha fornito alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati e ai rispettivi Organismi Indipendenti di Valutazione o organismi con funzioni analoghe, le indicazioni riguardo l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge e individuati nell’anno 2024.
In particolare, nella delibera viene precisato che gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le “pubbliche amministrazioni” (di cui all’art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013), ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell’art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell’art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012, sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024.
L’Autorità per detti enti richiama le proprie “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” precisando che per la predisposizione della relativa attestazione, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si potranno avvalere della collaborazione del RPCT il quale “svolge stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate” segnalando anche agli OIV “i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.
Gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all’OIV delle società e degli enti indicati all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, sono anch’essi tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024.
Le società e gli enti in parola sono: a) enti pubblici economici; b) società in controllo pubblico, con l’esclusione di quelle quotate; c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo d’amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.
l’Autorità precisa di aver ha fornito, per le suddette società ed enti, indicazioni sull’attuazione della normativa con la determinazione n. 1134/2017 in cui vengono indicati gli obblighi di pubblicazione che sono tenuti ad osservare adeguandosi al criterio di compatibilità, precisando, infine, che anche in questo caso nella predisposizione dell’attestazione gli organismi o altri soggetti con funzioni analoghe all’OIV possono avvalersi della collaborazione del RPCT.
Anche per le Società a partecipazione pubblica non di controllo ANAC precisa che gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all’OIV sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024, ricordando che “è opportuno che dette società prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l’assolvimento” come indicato nella determinazione n. 1134/2017 con cui vengono altresì fornite “indicazioni sulla corretta attuazione della normativa e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che le società sono tenute ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all’attività di pubblico interesse”.
Per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all’OIV effettuano l’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024, ed anche in questo caso ANAC ha fornito le dovute indicazioni con la determinazione n. 1134/2017 l’ANAC sulla corretta attuazione della normativa da parte dei soggetti sopra richiamati indicando gli obblighi di pubblicazione a cui sono tenuti adeguandosi al criterio di compatibilità e ai limiti all’attività di pubblico interesse.
ANAC, precisando nuovamente che l’attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31 maggio 2024, nella propria delibera allegata alla presente, elenca i dati la cui pubblicazione deve essere attesta dagli OIV o dagli altri soggetti con funzioni analoghe con specifico riferimento alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici economici, alle società e enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società a partecipazione pubblica non di controllo ed alle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato enumerandoli per ciascuno di essi
L’Autorità segnala che per l'anno 2024, ai fini dello svolgimento dell’adempimento in oggetto gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe, utilizzano l’applicazione web “Attestazioni OIV” disponibile sul sito web dell'ANAC stessa, precisando che “l’utilizzo dell’applicativo permetterà di documentare – mediante specifica scheda - le verifiche, effettuate nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, non solo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato”.
L’applicazione consentirà all’utente OIV:
- di documentare a partire dal 3 giugno 2024, in apposita scheda di rilevazione, le verifiche sull’assolvimento degli obblighi al 31 maggio 2024;
- di convalidare le verifiche;
- di estrarre tutti i documenti utili – attestazione e scheda delle verifiche - ai fini della loro pubblicazione, entro il 15 luglio 2024, nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società.
L’invio ad ANAC della scheda delle verifiche di rilevazione al 31 maggio 2024 e della relativa attestazione, deve avvenire esclusivamente mediante l’utilizzo dell’applicativo web. Ogni altra modalità utilizzata non sarà ritenuta valida.
Le medesime dovranno poi essere pubblicate entro il 15 luglio 2024 da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” sotto-sezione di primo livello “Controlli e rilievi sull’amministrazione”, sotto-sezione di secondo livello “Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe”, “Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione”. Le Associazioni, Fondazioni e gli Enti di diritto privato di cui all’art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 dovranno pubblicare l’attestazione sul proprio sito web dandone specifica evidenza nella home page.