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Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata

ARERA con delibera n. 387/2023 ha definito obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani.

Gli obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani si applicano dall’1 gennaio 2024 e si fondano su indicatori ripartiti nelle seguenti categorie:

a) efficienza e qualità della raccolta differenziata, con riferimento alle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore e alla frazione organica, che identifica l’efficacia dell’attività di raccolta e trasporto nella massimizzazione dei quantitativi da avviare a riciclo e dei ricavi derivanti dalla valorizzazione del materiale;

b) efficienza nella gestione degli scarti, che identifica l’incidenza degli scarti prodotti dai processi di trattamento e le relative modalità di gestione, anche al fine di verificare come la disponibilità impiantistica a livello locale possa influire sul rispetto della gerarchia dei rifiuti;

c) continuità del servizio, finalizzata a verificare l’affidabilità del sistema infrastrutturale, attraverso il monitoraggio del numero e della durata delle interruzioni;

d) qualità commerciale della filiera, che identifica le modalità di gestione del rapporto con l’utente conferitore, con particolare riferimento ai reclami, alle richieste scritte di informazioni e di rettifica di fatturazione;

Le modalità di monitoraggio degli indicatori di cui al precedente comma, sono stabiliti nell’Allegato A della deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale