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Obbligatorio l'accantonamento a fondo perdite anche per le partecipazioni esigue

La Corte dei Conti Basilicata ha censurato il comportamento di un ente locale che non ha provveduto alla costituzione del fondo perdite partecipate in considerazione dell’esigua partecipazione detenuta, chiarendo che “la ridotta entità della partecipazione non è elemento che esime l’ente locale dalla costituzione del fondo” e sottolineando la tassatività della normativa di cui all’art. 21 del D.lgs. 175/2016 la quale “prevede l’obbligo di costituzione di uno specifico fondo qualora la società in cui l’ente locale detiene quote partecipative presenti un risultato di esercizio negativo” con conseguente “accantonamento, nell’anno successivo rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione”.

In tal senso la Corte, invitando l’ente ad effettuare i dovuti accantonamenti, ha sottolineato che la disciplina oggetto di esame “ha una funzione di salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, in considerazione del fatto che il fondo è garanzia di contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri di bilancio dell’ente partecipante.”. (Corte dei Conti Basilicata - deliberazione n. 22/PRSP/2021)