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Nuovo fondo opere indifferibili

Il DL 13/2023 in conversione al Senato ha novellato il Fondo opere indifferibili.

In particolare:

Art. 8-bis (Fondo per l'avvio delle opere indifferibili)

1.Fermo restando il requisito di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli interventi relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto di procedure di affidamento di accordi quadro ai sensi dell'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, avviate dalla data del 1 gennaio 2022 alla data del 17 maggio 2022, considerano come importo preassegnato a ciascun intervento, in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di assegnazione, l'ammontare di risorse pari al 20 per cento dell'importo già assegnato dal predetto provvedimento.

2.Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica, entro il 30 aprile 2023, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato l'elenco degli interventi, completi del codice CUP e dell'indicazione dell'ente locale attuatore. Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato, da adottare entro dieci giorni successivi al termine di cui al periodo precedente, sono assegnate le risorse agli interventi individuati nell'elenco di cui al precedente periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022.

3.Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4.All'articolo 1, comma 375, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) gli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);".

5.Al fine di assicurare il completamento dell'intervento relativo all'armamento della tratta Montedonzelli - Piscinola della Linea 1 della metropolitana di Napoli, è autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6.1.All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 56 con il seguente

"56. L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad assumere l'obbligazione giuridicamente vincolante, relativa alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione oggetto del contributo, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 53. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di monitoraggio e di verifica delle informazioni relative, in particolare, alla stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione e dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente comma, è sempre richiesta l'acquisizione di un CIG ordinario. I contributi assegnati ai sensi del comma 53, sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuta stipula del contratto di affidamento dell'incarico di progettazione, per il restante 20 per cento previa verifica dell'effettiva conclusione dell'attività di progettazione e comunque fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, il contributo si intende revocato. A decorrere dalla procedura di assegnazione 2024, gli enti beneficiari dei contributi relativi al biennio precedente possono presentare istanza di finanziamento delle spese di progettazione, solo dopo aver dimostrato, tramite i sistemi di monitoraggio di cui al comma 57, di aver completato le relative attività di progettazione oggetto di contributo nel biennio precedente.

b) al comma 57, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "La verifica dell'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti e della conclusione dell'attività di progettazione sono verificate attraverso i dati presenti sul citato sistema di monitoraggio.".