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Nuovo contributo alla finanza pubblica degli enti locali

Il disegno di legge di bilancio 2025 prevede all’art. 104 un ulteriore contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali e rimodulazione dei finanziamenti degli enti territoriali. Trattasi di accantonamento sulla parte corrente del bilancio, che potrà essere utilizzato l’anno successivo in conto capitale a determinate condizioni.

Come evidenzia la nota illustrativa del provvedimento, il comma 1 prevede che gli enti territoriali partecipano agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea secondo le modalità previste dai commi da 2 a 11 che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Si prevede, tuttavia, l’esclusione dalla partecipazione al concorso previsto dal comma 5 in capo ai comuni, alle province, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, degli enti in dissesto o in procedura di riequilibrio finanziario alla data del 1° gennaio 2025 e degli enti che hanno sottoscritto accordi di cui all'articolo 1, comma 572, della legge n. 234 del 2021, e di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto- legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2022. Il comma 2 esplicita la definizione di equilibrio di bilancio prevista dall’articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, specificando che, a decorrere dal 2025, il singolo ente si considera in equilibrio in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.

I commi 3, 4 e 5 determinano l’ammontare del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, che i singoli comparti degli enti territoriali devono assicurare dal 2025 al 2029, nonché i criteri per il riparto del contributo tra i singoli enti di ciascun comparto:

–le regioni a statuto ordinario assicurano un contributo aggiuntivo pari a 280 milioni di euro per l’anno 2025, 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1.310 milioni di euro per l’anno 2029. Il riparto del contributo tra le regioni è effettuato in sede di autocoordinamento entro il 28 febbraio 2025; in assenza di accordo, il riparto è effettuato entro il 20 marzo 2025, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in proporzione, agli impegni di spesa corrente, con riferimento al perimetro non sanitario, al netto degli impegni per interessi, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dall’ultimo rendiconto approvato.

–le autonomie speciali assicurano un contributo aggiuntivo pari a 150 milioni di euro per l’anno 2025, 440 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 700 milioni di euro per l’anno 2029. Il contributo delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano riguarda anche gli enti locali dei rispettivi territori. Le modalità di attuazione del contributo e il riparto dello stesso sono definiti dagli accordi previsti dall’articolo 95.

–i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo aggiuntivo nei seguenti importi dal 2025 al 2029 IN MILIONI:


COMUNI

2025: 130

2026: 260

2027: 260

2028: 260

2029: 440


PROVINCE E CITTA’ METROPOLITANE

2025: 10

2026: 30

2027: 30

2028: 30

2029: 50


Si prevede che il riparto sia effettuato sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, anche in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dal rendiconto 2023 o, in mancanza di questo, dall'ultimo rendiconto approvato.

Il comma 6 prevede che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti territoriali debbano costituire un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica di cui ai commi da 3 a 5, da iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La disposizione prevede, inoltre, i tempi e le modalità per l’iscrizione del fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, stabilendo che:

–gli enti locali iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata dal Consiglio;

–le regioni a statuto ordinario iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata con legge regionale;

–le autonomie speciali iscrivono il fondo entro il 31 gennaio 2025 con variazione di bilancio approvata con legge regionale o provinciale;

Il comma 7 disciplina la destinazione del fondo previsto dal comma 6 prevedendo che:

–per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell’esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito;

–per gli enti in disavanzo alla fine dell’esercizio precedente, il fondo costituisce un’economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione. A tal fine, le regioni e le province autonome considerano il disavanzo al netto della quota derivante da debito autorizzato e non contratto. Pertanto, le Regioni che registrano un disavanzo di amministrazione derivante solo da debito autorizzato e non contratto, sono considerate in avanzo.

Il comma 8 prevede che, qualora nel corso di ciascun anno dal 2025 al 2029 risultino andamenti di spesa corrente degli enti territoriali non coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica, possono essere previsti ulteriori obblighi di concorso a carico del comparto degli enti territoriali.

Il comma 9 prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell’equilibrio di bilancio e/o e dell’accantonamento al fondo da parte dei singoli enti, disponendo che:

–la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche;

–la verifica dell’equilibrio di bilancio disciplinato al comma 2 e dell’accantonamento di cui al comma 6 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;

–nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo è determinato l’importo dell’incremento del fondo che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all’esercizio in corso di gestione.

Il comma 10 prevede che agli enti che non trasmettono entro il 31 maggio alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) i dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all’esercizio precedente è incrementato il contributo alla finanza pubblica del 10 per cento con le modalità previste dal comma 9. Si prevede, tuttavia, l’esclusione delle sanzioni in capo agli enti per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione a decorrere dal 2 gennaio 2025. Il comma 11 autorizza l’aggiornamento degli schemi di rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali, a fine di consentire le verifiche del rispetto dell’equilibrio di bilancio e/o dell’accantonamento al fondo sulla base dei rendiconti trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche. All’aggiornamento si provvede entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.

Il comma 12 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, da due rappresentanti dell’associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), di cui uno per le città metropolitane e da un rappresentante dell'Unione Province d’Italia (UPI), con compiti di monitoraggio delle grandezze finanziarie di comuni, città metropolitane e province interessate dalla nuova governance europea.

a)Tenendo conto di quanto previsto dal comma 7 in ordine alla possibilità di effettuare investimenti con le risorse accantonate al Fondo di cui al comma 6 di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica, i commi da 13 a 21 intervengono su alcune disposizioni relative ai contributi agli investimenti agli enti territoriali prevedendone in alcuni casi la riduzione e in altri l’azzeramento.

b)In particolare, il comma 13 prevede una riduzione, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, per un totale di 600 milioni di euro, dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui all’articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018.

c)Il comma 14 apporta modifiche all’articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare:

–la lettera a) novella il comma 134 del citato articolo 1 al fine di ridurre sino al 2026 (in luogo dell’attuale 2034) il previsto periodo di assegnazione dei contributi alle Regioni a statuto ordinario per investimenti erogati da quest’ultime, per un ammontare pari ad almeno il 70 per cento per ciascun anno, ai comuni del proprio territorio. La riduzione delle risorse assegnate nel periodo 2027-2034 ammonta a 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro per l’anno 2033 e 200 milioni di euro per l’anno 2034, per complessivi 2.376,5 milioni di euro.

–le lettere b) e c) intervengono sulle disposizioni che assegnano alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, commi da 134 a 138, della citata legge n. 145 del 2018). In particolare:

(i)la lettera b) sostituisce il comma 136-bis, differendo al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo il termine, precedentemente fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo, entro il quale, in caso di mancato affidamento dei lavori o delle forniture o di parziale utilizzo, il contributo deve essere revocato e riassegnato. È prevista, inoltre, la possibilità che la riassegnazione avvenga con atto separato dal provvedimento di revoca, da adottarsi entro il medesimo termine del 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del contributo. Da ultimo, il novellato comma 136-bis prevede che le somme revocate, oltre ad essere assegnate ai comuni, possono essere altresì utilizzate dalle regioni per investimenti diretti, anche in deroga al vincolo posto dal comma 135 del medesimo articolo 1 che stabilisce che almeno il 70 per cento del contributo regionale venga assegnato ai comuni del territorio. Conseguentemente, si prevede il differimento al 31 maggio del termine, precedentemente fissato al 30 aprile, entro il quale l’ente beneficiario del contributo oggetto di riassegnazione deve affidare i lavori o le forniture;

(ii)la lettera c), invece, introduce il comma 136-quater al fine di chiarire che, nel caso in cui il comune beneficiario del contributo regionale comunichi la rinuncia allo stesso entro il termine di affidamento lavori o forniture, oppure, decorso tale termine con affidamento lavori o forniture già avvenuto, entro il 30 novembre di ciascun anno di riferimento del contributo, si applicano le disposizioni di cui al comma 136-bis;

(iii)la lettera d) modifica la tabella 1 allegata alla legge n. 145 del 2018.

d)Il comma 15 prevede il definanziamento, a decorrere dall’anno 2025, della linea di finanziamento per piccole opere per i comuni sotto i mille abitanti prevista dall’articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019.

e)Il comma 16 interviene sull’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:

–la lettera a) prevede una riduzione dei contributi per investimenti in rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019, assegnati ai comuni per 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 per un totale di 800 milioni di euro;

–la lettera b) prevede una riduzione dei contributi per spesa di progettazione a favore degli enti locali, a partire dall’annualità 2025 sino all’annualità 2031, assegnati agli enti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 51, della citata legge n. 160 del 2019. In particolare, i contributi riferiti al periodo 2025 sono ridotti di 200 milioni di euro e quelli riferiti al periodo 2026-2031 sono ridotti di 100 milioni di euro per ciascuna annualità, per un totale di 800 milioni di euro;

f)Il comma 17 prevede la riduzione del fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, di cui all’articolo 1, comma 443, della legge n. 160 del 2019, a partire dall’annualità 2029 e fino al 2033. In particolare, si prevede una riduzione di 53.036.470 euro per l’anno 2029, di 54.596.367 euro per l’anno 2030, di 54.635.365 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 51.281.588 euro per l’anno 2033, per un totale complessivo di circa 268 milioni di euro.

g)Il comma 18 abroga i commi da 44 a 46 del citato articolo 1, istitutivi del fondo per investimenti a favore dei comuni, con una riduzione complessiva di risorse pari a 2.140 milioni di euro a partire dall’annualità 2029 sino all’annualità 2034, con contestuale caducazione della relativa disciplina attuativa.

h)Il comma 19 interviene sull’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, prevedendo alcune riduzioni di spesa. In particolare:

–la lettera a) prevede il definanziamento del Fondo per la manutenzione delle opere pubbliche degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose di cui al comma 277, a decorrere dall’annualità 2025;

–la lettera b) prevede il definanziamento del Fondo per la progettazione degli enti locali di cui al comma 1079, destinato al finanziamento dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi ed esecutivi degli enti locali per la messa in sicurezza di edifici pubblici per un totale complessivo di 89,9 milioni di euro.

i)Il comma 20 prevede la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 640, della legge n. 208 del 2015, relativa alla mobilità ciclistica, in misura pari a 6.318.377 euro per l’anno 2029, 6.504.212 euro per l’anno 2030, 6.508.858 euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e 6.109.313 euro per l’anno 2033, per un totale complessivo di circa 31,9 milioni di euro.

j)Il comma 21 prevede la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativo alle somme destinate per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate - rifinanziato anche con il riparto del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 - in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per l’anno 2026, 23 milioni di euro per l’anno 2027, 49,2 milioni di euro per l’anno 2028, 45 milioni di euro per l’anno 2029, 60 milioni di euro per l’anno 2030, 65 milioni di euro per l’anno 2031 e 80 milioni di euro per l’anno 2032, per un totale di 372,2 milioni di euro.