Nuovo Codice degli Appalti - La richiesta del certificato dei carichi pendenti
Una stazione appaltante si rivolgeva al Supporto Giuridico del MIT al fine ottenere chiarimenti in merito alla circostanza che il nuovo codice degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023) introduce la richiesta del certificato dei carichi pendenti ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lett. e), dell'articolo 98, comma 3, lett. g) ed h) del d.lgs. 36/2023 e dell'articolo 27 del DPR 14 novembre 2002, n. 313.
In particolare la richiesta di parere verteva sul fatto se “la richiesta del certificato dei carichi pendenti va fatta sempre, oppure solo in caso di fondato dubbio (per esempio: articoli di giornale, notizie sul web, segnalazioni, ecc...) e/o se indicato dall'operatore economico nel DGUE?”
Il al MIT Parere n. 2722/2024 del 26 di settembre ha osservato che “in generale […] relativamente ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, le cui risultanze saranno eventualmente riprese nella motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione” facendo, poi, espresso rimando alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e ai relativi allegati.
Il Supporto Giuridico ha inoltre chiarito, in relazione alle norme citate nel quesito, che “laddove l’operatore economico nei documenti di gara dichiari la pendenza di un processo in corso afferente alle stesse, oppure in ogni caso qualora ricorrano fondati elementi, la stazione appaltante dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo dove è pendente la situazione, anche ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione”.