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Nuovi limiti al codice dei contratti per la digitalizzazione

L’art. 49, commi 1-3 del DL 50/2022, provvede ad incrementare, nel limite massimo del 50 per cento, il valore iniziale di determinati strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, finalizzati all’acquisto di servizi e attività per la digitalizzazione della PA (comma 1). A tale fine, si provvede a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, gli accordi quadro, le convenzioni ed i contratti quadro, in corso alla data del 28 febbraio 2022 (commi 2 e 3).

La norma evidenzia:

1.L'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applica agli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di cybersecurity, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente decreto. La facoltà di recesso ivi prevista è da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2.L'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è sostituito dal seguente:

«Art. 31-bis – (Proroga di accordi quadro e convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale) – 1. In conseguenza dell'ampia adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto dei tempi necessari all'indizione di nuove procedure di gara, gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche indicate all'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, che siano in corso alla data del 28 febbraio 2022 sono prorogati, con i medesimi soggetti aggiudicatari, fino al 31 dicembre 2022, al fine di non pregiudicare il perseguimento, in tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

3.Le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche agli accordi quadro, alle convenzioni e ai contratti quadro di cui all'articolo 3, comma 1, lettere cccc) e dddd), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto le categorie merceologiche di cui al comma 1 del presente articolo.

Come evidenzia l’Ufficio studi del Senato, l’art 49, comma 1, estende agli strumenti di acquisto e di negoziazione, aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto alla digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di cybersecurity, l’incremento del cinquanta per cento del loro valore iniziale stabilito dall’articolo 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021, per i contratti per la digitalizzazione di determinati servizi e attività della PA.

Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, l’art. 16-bis, comma 7, del D.L. 146/2021 ha previsto che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge (cioè il 21 dicembre 2021), anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto, servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze, siano incrementati in misura pari al cinquanta per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

Il comma 1 prevede, in particolare, che l’incremento del valore iniziale del 50 per cento sia disposto a favore dei contratti che abbiano un termine di durata non ancora concluso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, consentendo inoltre la facoltà di rescissione dal contratto entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge.

Il comma 2 modifica l’articolo 31-bis del D.L. 76/2020, introdotto dall'art. 1-quinquies, comma 1, del D.L. 228/2021, che ha prorogato, fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, gli accordi quadro e le convenzioni del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), nel settore merceologico “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”, attualmente in corso ed esauriti alla data di pubblicazione del provvedimento medesimo (1° marzo 2022), con i medesimi soggetti aggiudicatari, e nel limite massimo del 50 per cento del valore iniziale.

La proroga è stata disposta, in particolare, in conseguenza dell'imponente adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto delle tempistiche necessarie all'indizione di nuove procedure di gara, e al fine di non pregiudicare il perseguimento, su tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In particolare, l’articolo 31-bis del D.L. 76/2020, modificato dal comma 2, estende la proroga, sempre fino al 31 dicembre 2022, con i medesimi soggetti aggiudicatari, anche per i contratti quadro, oltre che degli accordi quadro e delle convenzioni, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016), in corso alla data del 28 febbraio 2022, riguardanti, specificamente, le categorie merceologiche indicate dal citato articolo 16- bis, comma 7, del D.L. 146/2021.

Il comma 3 estende inoltre quanto previsto dal nuovo articolo 31-bis del D.L. 76/2020 anche alle categorie merceologiche indicate dal comma 1 dell’art. in esame.

La proroga in questione viene disposta in conseguenza dell'imponente adesione delle pubbliche amministrazioni e tenuto conto delle tempistiche necessarie all'indizione di nuove procedure di gara, e al fine di non pregiudicare il perseguimento, su tutto il territorio nazionale, dell'obiettivo di transizione digitale previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In tale ambito, la Commissione Europea è intervenuta sulla compatibilità degli affidamenti diretti con il diritto dell’Unione nel contesto dell’emergenza sanitaria. Sul punto, con la comunicazione 2020/C 108 I/01 del 1° aprile 2020, la Commissione Europea ha confermato che (i) “l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato rimane l’eccezione ed è applicabile se solo un’impresa è in grado di fornire i risultati richiesti nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza” e che (ii) “Le procedure negoziate senza previa pubblicazione possono dare la possibilità di soddisfare le esigenze immediate”.

Al fine di evitare possibili contrasti con il diritto europeo, si valuti l’opportunità di prevedere che la proroga degli accordi quadro, convenzioni e contratti quadro sia disposta fino all’aggiudicazione delle nuove procedure di gara, qualora tale data sia antecedente al 31 dicembre 2022, e ciò in conformità a quanto già previsto dalla normativa vigente.

I principali strumenti di acquisto del Programma di razionalizzazione degli acquisti nella PA di Consip S.p.A., a disposizione delle pubbliche amministrazioni, sono: convenzioni, accordi quadro, Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), Sistema dinamico di acquisto della Pubblica Amministrazione (Sdapa) e gare su delega e gare in ASP (Application Service Provider). Gli strumenti di acquisto sono oggetto di obbligo/facoltà di utilizzo da parte delle PA, con diversi profili dipendenti dalla tipologia di amministrazione (centrale, regionale, territoriale, ente del servizio sanitario nazionale, scuola/università, organismo di diritto pubblico), di acquisto (sopra soglia europea o sotto soglia europea) e dalla categoria merceologica. La legge finanziaria per il 2007 (art. 1, comma 457, legge n. 296/2006) ha previsto l’operatività di un sistema a rete, costituito da Consip S.p.A., che opera come centrale di committenza nazionale, e dalle centrali di committenza regionali, per razionalizzare la spesa della PA e per realizzare sinergie nell’utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi.

Gli accordi quadro e le convenzioni previste dal Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) rientrano nella disciplina prevista dalle lettere cccc) e dddd) del comma 1 dell’art. 3 del Codice dei contratti pubblici, che regolano, rispettivamente, gli strumenti di acquisto, cioè gli strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, e gli strumenti di negoziazione, cioè gli strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Nel primo caso rientrano le convenzioni quadro stipulate da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori, gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo, e il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. Nel secondo caso rientrano gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo, il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza, il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale e i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici.