Nuovi controlli per gli enti locali sulle attività economiche
Il Governo ha approvato lo schema di Decreto legislativo relativo ai controlli sulle attività economiche, che riguarda tutte le pubbliche amministrazioni che rientrano nell’art. 1 comma 2 Dlgs 165/2001 tra cui gli enti locali. Il provvedimento è frutto dell'art. 27 legge 118/2022, legge delega sulla concorrenza.
L’articolo 2 del provvedimento dispone, come emerge nella relazione tecnica, che al fine di garantire una piena conoscenza degli obblighi ai quali i soggetti controllati sono tenuti e di eliminare sovrapposizioni e duplicazioni di controlli, il Dipartimento per la funzione pubblica elabori uno schema standardizzato per l’effettuazione del censimento dei controlli entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Entro 120 giorni dalla data di adozione dello schema standardizzato, le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali il censimento dei controlli che ad esse fanno capo previsti dalle disposizioni vigenti.
Le amministrazioni effettuano, altresì, una ricognizione straordinaria dei controlli operati nell’ultimo triennio e dei relativi esiti anche in relazione alla dimensione e tipologia dei soggetti controllati. Il rapporto sullo stato dei controlli, con evidenza percentuale dei casi in cui il controllo si è concluso con la constatazione di irregolarità, è trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica ai fini della verifica della necessità di mantenimento o mutamento dei controlli.
All’esito dell’attività di analisi, valutazione e verifica di cui ai precedenti commi, il Dipartimento per la funzione pubblica elabora un documento contenente il quadro di sintesi dei controlli al fine di individuare aree di sovrapposizione e duplicazione tra i controlli svolti a diversi livelli amministrativi e lo trasmetta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero delle imprese e del made in Italy, con eventuale segnalazione dei procedimenti di controllo che, anche alla luce di una valutazione costi-benefici, possono essere eliminati, sospesi per un determinato intervallo temporale, programmati con cadenza periodica, con esclusione di controlli a campione, ovvero rafforzati.