Nuove norme sulla mobilità volontaria
L’art. 3 comma 7 del DL 80/2021 modifica la disciplina sulla cosiddetta mobilità volontaria dei pubblici dipendenti (costituita dal passaggio diretto, su base volontaria, da un'amministrazione ad un'altra), limitando i casi in cui tale forma di mobilità sia subordinata all'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
La condizione dell'assenso viene soppressa per tutti i casi che non siano compresi nelle fattispecie individuate dalla novella di cui alla lettera b) del presente comma.
Restano ferme le ulteriori esclusioni della condizione dell'assenso, già previste dalla disciplina.
Il comma 7-bis, inserito dal Senato, esclude dall'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria il personale degli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 100, mentre per i casi in cui il numero dei suddetti dipendenti dell'ente locale sia compreso tra 101 e 500 la disciplina sulla mobilità volontaria opera in termini più restrittivi.
Il comma 7-ter - anch'esso inserito dal Senato - prevede, con riferimento al personale degli enti locali, ulteriori norme restrittive in materia, tra le quali la conferma dell’esclusione dell'applicazione di tale istituto per i cinque anni successivi alla prima assegnazione del dipendente.
Più in particolare, in base alla novella di cui al comma 7, la condizione dell'assenso permane qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:
- si tratti di posizioni motivatamente infungibili e tale carattere e la motivazione medesima siano stati dichiarati dall'amministrazione di appartenenza;
- il richiedente la mobilità sia stato assunto da meno di tre anni;
- la mobilità determini, per l'amministrazione di appartenenza, una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Ai sensi della novella di cui al comma 7-bis, la fattispecie è costituita dal superamento della quota di 5 punti percentuali per gli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 101 e 250 e dal superamento della quota di 10 punti percentuali per gli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 251 e 500.
Anche in tali casi, nel computo della carenza sono ricompresi gli effetti delle ipotesi di mobilità; tuttavia, la base di calcolo - in base alla formulazione letterale - sembrerebbe costituita dalla dotazione organica complessiva dell'ente locale e non solo da quella concernente la qualifica corrispondente a quella del richiedente.
Il personale degli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 100 viene invece escluso - ai sensi della stessa novella di cui al comma 7-bis - dall'applicazione dell'istituto della mobilità volontaria.
- il richiedente sia dipendente di determinate amministrazioni. In particolare, la novella conferma la condizione dell'assenso per i dipendenti di enti o aziende del Servizio sanitario nazionale e prevede che per il personale della scuola continuino a trovare applicazione le norme vigenti in materia.
Si ricorda, in ogni caso, che l'ipotesi di passaggio di un dipendente da un'amministrazione non sottoposta a limitazioni alle assunzioni (come, per esempio, l'amministrazione scolastica) ad un'amministrazione sottoposta invece a limitazioni costituisce una nuova assunzione, come tale subordinata alla relativa normativa ed alle eventuali relative procedure autorizzatorie.
La novella fa salva la possibilità, per l'amministrazione di appartenenza, di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente, fino ad un massimo di sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza di passaggio diretto.
Il comma 7-ter prevede, con riferimento al personale degli enti locali, ulteriori norme restrittive in materia di mobilità volontaria. In primo luogo, si conferma l'esclusione dell’applicazione di tale istituto per i cinque anni successivi alla prima assegnazione del dipendente. Si prevede, inoltre, che la cessione del dipendente possa essere differita, a discrezione dell'amministrazione di appartenenza, fino all'effettiva assunzione del personale, disposta a copertura dei posti vacanti in seguito alla mobilità medesima, o anche per un periodo ulteriore, non superiore a trenta giorni (successivi alla suddetta assunzione), qualora sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.
Ecco le novità normative sulla mobilità volontaria:
7-bis. All’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100. Per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso tra 101 e 250, la percentuale di cui al comma 1 è stabilita al 5 per cento; per gli enti locali con un numero di dipendenti non superiore a 500, la predetta percentuale è fissata al 10 per cento. La percentuale di cui al comma 1 è da considerare all’esito della mobilità e riferita alla dotazione organica dell’ente ».
7-ter. Per gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale è di cinque anni. In ogni caso, la cessione del personale può essere differita, a discrezione dell’amministrazione cedente, fino all’effettiva assunzione del personale assunto a copertura dei posti vacanti e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni successivi a tale assunzione, ove sia ritenuto necessario il previo svolgimento di un periodo di affiancamento.