Nuove norme procedure affidamento lavori
Il DL Aiuti quater approvato nei giorni scorsi dal Governo prevede nuove norme in materia di procedure di affidamento dei lavori. In particolare, l'art. 10 dispone:
1.All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.
2.Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all’articolo 26, comma 7 e ss. del decreto legge 50 del 2022 e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 144 del 2022 e dell’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022, ma che comunque hanno proceduto entro il termine del 31 dicembre 2022 all’avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto legge 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del Fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall’aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 26. All’attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione.
Commento ANCI alla norma
La norma in commento viene incontro alle difficoltà rispetto alla delicata questione degli affidamenti diretti per i Comuni per opere PNRR ed interviene sull’accesso ai contributi di cui al fondo opere indifferibili per gli enti rimasti esclusi dall’applicazione del DPCM del 28/7/2022.
Il primo comma riguarda i Comuni non Capoluogo per gli interventi PNRR e PNC e dispone che tali enti possono compiere affidamenti diretti fino a 139.000 euro, per acquisti di servizi e forniture. Per i medesimi Enti dunque, solo oltre tale soglia di acquisti di servizi e forniture, scatta l’obbligo di ricorrere alle aggregazioni (attraverso Centrali di committenza e Soggetti aggregatori; Unioni di Comuni, Consorzi e Associazioni; Province e Città Metropolitane; Comuni Capoluogo di Provincia). Per i lavori invece la soglia, oltre la quale scatta l’obbligo per i medesimi Enti di ricorrere alle aggregazioni, per gli affidamenti diretti e sempre per opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, rimane invariata e fissata a 150.000 euro.
Il secondo comma, invece, consente alle stazioni appaltanti rimaste escluse dalla compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, per opere PNRR e PNC (articolo 26, c. 7 del dl 50/2022), l’accesso ai contributi di cui al fondo per l’avvio delle opere indifferibili, regolato dal DPCM del 28/7/2022. La norma prevede che i contributi residuali rispetto alle richieste di accesso al fondo già pervenute, saranno destinati a finanziare le amministrazioni che sono in possesso dei requisiti richiesti dal DPCM stesso e che hanno provveduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022. Molti comuni infatti avevano bandito le procedure di affidamento per interventi PNRR e PNC prima del 18/5/2022 (anche in adesione ad Accordi Quadro con Invitalia) - data a decorrere dalla quale, come previsto dal DPCM, potevano essere effettuate le richieste di accesso al fondo avvio opere indifferibili - nonché non risultano neppure beneficiari delle preassegnazioni previste dal dl 144/2021 che richiama interventi specifici del PNC.
La disposizione apre quindi la possibilità di accedere al fondo in questione, ma rimanda le modalità operative ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge.