Nuove norme in materia di concorsi pubblici
La V Commissione alla Camera a V (Bilancio, tesoro e programmazione) ha approvato un emendamento in sede di conversione del DL 75/2023 in materia di in materia di concorsi pubblici, inserendo l’art. 28 ter commi 1 e 2 che prevedono – come rileva l’Ufficio parlamentare – modifica di alcune norme del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che reca le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Gli interventi, fra l’altro, riguardano:
-l'articolo 32, che tratta del collegamento con le istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati. Le modifiche riguardano il comma 4 che, nel testo vigente, stabilisce che l'esperienza maturata all'estero, dal personale che ivi presta temporaneamente servizio, costituisce titolo preferenziale per l'accesso a posizioni economiche superiori o a progressioni orizzontali e verticali di carriera all'interno dell'amministrazione pubblica. Le modifiche stabiliscono che tale esperienza sia adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale. nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti con l'esperienza maturata all’estero [comma 1, lettera b)];
-all'articolo 35, che tratta del reclutamento del personale. Le modifiche riguardano il comma 5-ter che, nel testo vigente, stabilisce che nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti dei candidati dichiarati idonei. Le modifiche stabiliscono che la disposizione che prevede la dichiarazione di idoneità per i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi non trova applicazione nei concorsi pubblici per il reclutamento di personale sanitario e socio sanitario, educativo, scolastico, dei ricercatori e per il personale in regime di diritto pubblico nonché nel caso di procedure concorsuali bandite dalle Regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità, per i comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato.
Un’ulteriore modifica stabilisce che lo scorrimento della graduatoria è consentito non solo in caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni intervenute entro sei mesi dall’assunzione ma anche di mancato superamento del periodo di prova [comma 1, lettera c)].
Le modifiche proposte si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 2).
In sintesi, le norme di cui sopra modificano il decreto legislativo n. 165 del 2001 al fine di:
-stabilire che l’esperienza maturata nel servizio all’estero dai dipendenti pubblici debba essere adeguatamente valorizzata nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza;
-restringere il campo di applicazione di una vigente disposizione che limita la dichiarazione di idoneità a una data percentuale dei candidati collocati nella graduatoria finale di un concorso pubblico;
-consentire lo scorrimento della graduatoria degli idonei anche nel caso del mancato superamento del periodo di prova da parte di un vincitore del concorso.