Nuove norme a favore degli enti in crisi finanziaria
Il DL 104/2023 in conversione in legge prevede all’art. 21 interventi per gli enti in crisi finanziaria. In particolare, come evidenziato dall’ufficio Studi della Camera, per gli enti in dissesto finanziario è prevista l’attribuzione di una anticipazione di liquidità, fino all’importo massimo annuo di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi alla gestione liquidatoria, da restituire in base ad un piano di ammortamento a rate costanti della durata massima di 10 anni.
L’anticipazione è attribuita in favore di comuni, province e città metropolitane che hanno dichiarato il dissesto a far data dal 1° gennaio 2017 (termine così anticipato nel corso dell’esame al Senato, in luogo del precedente termine del 1° gennaio 2018) e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall’articolo 258 del TUEL (D. Lgs. n. 267 del 2000) per la liquidazione dei debiti ammessi, esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo. Sono esclusi al beneficio gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo.
Durante l'esame al Senato è stato inoltre inserito il comma 1-bis volto a precisare che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di anticipazione, l'adesione alla procedura semplificata deve essere deliberata entro il 31 dicembre 2023.
Durante l'esame al Senato è stato introdotto il comma 5-bis, che reca alcune disposizioni in materia di poteri organizzatori dell’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL), che prevedono l’obbligo per l’OSL di richiedere l’apertura di un conto presso la Tesoreria dello Stato per la gestione delle risorse della gestione liquidatoria, che verrà chiuso una volta approvato il rendiconto della gestione.
I successivi commi 5-ter e 5-quater, anch’essi introdotti durante l’esame al Senato, prevedono l’attribuzione di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto, il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l’anno 2014 e con durata fino all’anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario, dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. L’anticipazione, concessa fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è destinata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili.
Il comma 6, infine, prevede la concessione di un contributo di parte corrente in favore dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che si trovano nelle condizioni di dissesto e di procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, nel limite complessivo massimo di 2 milioni di euro per l’anno 2023, da concedere in base alla popolazione residente nei suddetti comuni al 1° gennaio 2022. Il contributo è concesso anche in considerazione delle emergenze connesse agli eventi eccezionali che nel mese di luglio hanno colpito il territorio della Regione siciliana.