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Nuove disposizioni per i Segretari comunali

In sede di conversione in legge del DL 113/2022, le Commissioni 5° e 6° riunite del Senato hanno approvato nuove disposizioni in materia di segretari comunali. Il testo è il seguente:

Art. 20-bis (Disposizioni in materia di segretari comunali)

1.Il segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera, per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione in tale fascia, può essere autorizzato allo svolgimento degli incarichi di cui all'articolo 12-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per un periodo non superiore a 24 mesi complessivi.

2.A seguito di vacanza della sede, anche per decorso del periodo massimo di incarico di cui al comma 1, il sindaco avvia la pubblicizzazione della relativa sede di segreteria per la nomina di un segretario avente gli ordinari requisiti. Ove tale procedura sia andata deserta, il sindaco può procedere ad una nuova pubblicizzazione della sede aperta anche ai segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera. Nell'ipotesi in cui sia individuato un segretario iscritto nella fascia iniziale di accesso alla carriera che abbia espletato le funzioni di cui al sopracitato articolo per il periodo massimo di ventiquattro mesi, ivi incluso il segretario già titolare della medesima sede, il sindaco può richiedere al Ministero dell'Interno l'autorizzazione a conferire un nuovo incarico di durata non superiore a dodici mesi.

3.Tali ultime autorizzazioni possono essere richieste anche per i segretari, autorizzati ai sensi del menzionato articolo 12-bis, per i quali il periodo massimo di incarico di 24 mesi sia scaduto nei 120 giorni precedenti all'entrata in vigore della presente disposizione, purché la richiesta del sindaco pervenga non oltre il trentesimo giorno successivo alla predetta entrata in vigore.

4.Il segretario che, durante i periodi di incarico conferiti ai sensi della presente disposizione, consegua l'iscrizione nella fascia professionale di cui all'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001, è collocato, dalla data di iscrizione, in posizione di disponibilità con attribuzione del trattamento economico previsto per gli enti aventi una popolazione fino a 3.000 abitanti.

5.I periodi di incarico svolti ai sensi della presente disposizione rilevano esclusivamente ai fini economici ferma restando la sola maturazione dell'anzianità di servizio prevista dall'articolo 31, comma 1, lett. b), del CCNL del 16.05.2001.

6.All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un mese, con svolgimento di almeno 120 ore di formazione, anche con modalità telematiche," e le parole "due mesi" dalle seguenti: "un mese";

b) al secondo periodo, le parole «Nel biennio successivo alla» sono sostituite dalle seguenti: «Nei tre anni dalla».

7.L'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.

8.Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2026.


Richiamo normativo:

Articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162

1.Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.


Articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4

1.Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 e per la durata del PNRR:

a) il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di quattro mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di quattro mesi presso uno o più comuni. Resta ferma, per il resto, la disciplina del comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

b) una quota pari al 50 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.