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Nuova definizione di equilibrio di bilancio dal 2025

L'art. 104 comma 2 del ddl bilancio 2025 esplicita la definizione dell’equilibrio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dall’anno 2025.

La definizione attualmente in vigore, stabilita all’articolo 1 comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, definiva l’equilibrio di bilancio semplicemente come “un risultato di competenza non negativo”, consentendo (articolo 1 comma 819) ai fini del conteggio anche l’utilizzo del risultato di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa.

Il comma 2 in esame definisce, a partire dal 2025, l’equilibrio come “un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria”, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.

Come rileva l'Ufficio studi della camera, in sostanza, secondo la definizione esplicata dal comma 2, nel computo del saldo di equilibrio:

1.È consentito l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato;

2.Non è consentito l’utilizzo, nel calcolo, delle entrate vincolate e accantonate che non sono state utilizzate in corso d’esercizio.

In merito alla definizione di equilibrio introdotta dal comma 2 in esame, si rileva che la specificazione del saldo in termini di “competenza finanziaria”, risulta sostanzialmente in linea con la previgente definizione del saldo di equilibrio, contenuta nel comma 821 della legge n. 145/2018, che era già espresso in termini di sola competenza e già considerava la differenza tra entrate e spese.

Inoltre, il permesso di utilizzare l’avanzo di amministrazione – che comprende di fatto solo le somme libere avanzate, mentre il risultato di amministrazione è composto anche delle somme vincolate, destinate ed accantonate – risulta, in sostanza, in linea con il previgente requisito che qualora l’importo del risultato di amministrazione non fosse pari o superiore alla somma delle quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza dovesse essere iscritta nel primo bilancio successivo, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare.

In ultimo, la nuova definizione impedisce che l’ente che possegga entrate vincolate ed accantonate, e che non le abbia utilizzate in corso d’esercizio, possa ulteriormente non spenderle e dunque non erogare le attività cui tali risorse sono destinate, ma utilizzarle contabilmente per migliorare il proprio saldo.

Conseguentemente, qualora tali modifiche alla definizione chiariscano semplicemente elementi già invalsi nella prassi, non si rilevano innovazioni significative, per esempio, sul fatto che la specificazione della competenza come esclusivamente finanziaria infici i requisiti di equilibrio di bilancio inteso come equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Si noti come, ai sensi del comma 9, l’equilibrio di bilancio degli enti territoriali così definito dal comma 2 viene verificato anzitutto a livello di comparto, e solo in caso di sforamento si potranno applicare sanzioni agli enti inadempienti.

Come rilevato dalla nota dell’ANCI del 24 ottobre 2024, l’equilibrio in competenza finanziaria risulta rispettato se calcolato all’intero livello di comparto dei Comuni, mentre si registra che 600 singoli enti, se considerati ciascuno per sé, non lo rispettino.