Nuova autotutela tributaria: istruzioni operative
La circolare n. 21/E del 7 novembre 2024 fornisce chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies della legge 27 luglio 2000, n. 212 (di seguito, Statuto dei diritti del contribuente), introdotti dall’articolo 1, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, emanato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante Delega al Governo per la riforma fiscale.
Il Decreto ha
-introdotto una regolamentazione distinta ed espressa delle ipotesi di autotutela obbligatoria (articolo 10-quater) e facoltativa (articolo 10-quinquies), avendo riguardo anche ai riflessi di queste ultime sulla responsabilità amministrativo-contabile dell’amministrazione finanziaria (art. 10-quater, comma 3);
-abrogato la previgente disciplina in materia di autotutela tributaria
-inserito nell’elenco degli atti impugnabili, mediante l’aggiunta delle lettere g-bis) e g-ter) all’articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, «il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater (…) e «il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quinquies (…)», stabilendo, altresì, che il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all' articolo 19, comma 1, g-bis), «(…) può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda (…) di autotutela (…)».
All’introduzione della nuova disciplina dell’autotutela ha fatto seguito, ad opera del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, l’inserimento nel corpus del decreto legislativo 18 dicembre 3 1997, n. 472, dell’articolo 17-bis, rubricato “Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale”.
La circolare fornisce perciò istruzioni operative agli Uffici per garantirne l’uniformità di azione in relazione all’applicazione della nuova disciplina dell’autotutela.