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Notifiche atti tributari a persona giuridica

La Corte di Cassazione Sezione civile, con sentenza n. 19645 del 21/9/2020 ha sancito che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni; gli atti tributari devono essere notificati al contribuente persona giuridica presso la sede della stessa, entro l’ambito del domicilio fiscale, secondo la disciplina dell’art. 145, primo comma, cod. proc. civ.

Qualora tale modalità risulti impossibile, si applica il successivo terzo comma dell’art. 145 cod. proc. civ., e la notifica dovrà essere eseguita ai sensi degli art. 138, 139 e 141 cod. proc. civ., alla persona fisica che rappresenta l’ente.

In caso d’impossibilità di procedere anche secondo questa modalità, la notifica dovrà essere eseguita secondo le forme dell’art. 140 cod. proc. civ., ma se l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente non si trovino nel comune del domicilio fiscale, la notifica dovrà effettuarsi ai sensi dell’art. 60, primo comma, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, e si perfezionerà nell’ottavo giorno successivo a quello dell’affissione del prescritto avviso di deposito nell’albo del Comune. (Sez. 5, Sentenza n. 15856 del 07/07/2009: Sez. 5, Sentenza n. 1206 del 20/01/2011).