Notificazioni - Irreperibilità assoluta e querela di falso
La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 23223 del 28 agosto 2024, richiamando l’orientamento della giurisprudenza in tema di notificazioni, secondo cui:
“... nel caso in cui l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto il destinatario della notifica nel luogo indicato dalla parte richiedente, perché, secondo quanto appreso dai vicini, trasferitosi altrove, l'attestazione del mancato rinvenimento del destinatario ed il contenuto estrinseco della notizia appresa, sono assistite da fede fino a querela di falso, attenendo a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale» (Cass. n. 25860/2008 e Cass. n. 14454/2020, relativa ad un caso nel quale l'avvenuto trasferimento era stato appreso dalle dichiarazioni rese dal portiere dello stabile).”
ha osservato che:
“è assistito da fede privilegiata solo il contenuto estrinseco della notizia appresa da terzi, in quanto attiene a circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale”
e in riferimento al caso esaminato ha precisato:
"Nella fattispecie in esame, non è stato addotto alcun elemento che induca a ritenere che si verta in un caso di effettiva irreperibilità assoluta e che non ricorra, piuttosto, un caso di temporanea assenza del destinatario, tanto più che dalla visura anagrafica in atti (eseguita poco più di un mese dopo), il destinatario risultava avere la propria residenza proprio nel luogo in cui la notifica è stata tentata. La circostanza del trasferimento, infatti, più che essere frutto di una diretta attività percettiva, correlata ad una notizia riferita da terzi, pare essere, piuttosto, il frutto di un'illazione spontanea del notificatore, non supportata da alcun elemento estrinseco la cui constatazione possa essere assistita da fede privilegiata. Dagli atti, dunque, non è possibile affermare che il notificante ha svolto, dandone adeguata evidenza, effettive ricerche (compiute anzitutto "in loco") onde verificare i presupposti di fatto dell'irreperibilità assoluta.".
Per queste ragioni, considerato che tra gli atti contenuti depositati si rinviene un'unica relata di notifica contenente la dicitura «trasferito 29.11.13», senza alcuna informazione aggiuntiva, né riguardo la fonte da cui il notificatore abbia ricavato tale informazione, né in riferimento alle ricerche da lui compiute per pervenire a tale attestazione, la Cassazione ha ritenuto non corretta l'attività del messo notificatore e conseguentemente ha cassato la sentenza con rinvio.