Notifica telematica non completata per “casella piena” del destinatario - La questione alle Sezioni Unite
Alle Sezioni Unite la questione relativa alle condizioni di validità e alle conseguenze della notifica telematica non completata per “casella piena” del destinatario.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n.32287 del 21 novembre scorso, in quanto “sul tema della notifica a mezzo PEC, restituita dal sistema con messaggio di mancata consegna per “casella piena”, nella giurisprudenza di questa Corte si registrano, in effetti, orientamenti non proprio univoci”.
In particolare secondo un primo indirizzo – sostenuto tra le altre nell’Ordinanza della Cassazione n. 3164/2020 – “La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi”.
Secondo altro orientamento, invece, (v. ad esempio Cass., Sez. 3, n. 40758/2021) “In caso di notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione non andata a buon fine, ancorché per causa imputabile al destinatario (nella specie per "casella piena"), ove concorra una specifica elezione di domicilio fisico - eventualmente in associazione al domicilio digitale - il notificante ha il più composito onere di riprendere idoneamente il procedimento notificatorio presso il domiciliatario fisico eletto in un tempo adeguatamente contenuto, non potendosi, invece, ritenere la notifica perfezionata in ogni caso con il primo invio telematico”.
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