← Indietro

Notifica dell'avviso di accertamento: firma illeggibile sulla ricevuta di ritorno

Con Ordinanza n. 27664 del 25/10/2024, la Corte di Cassazione ha affermato che, in materia di sottoscrizione illeggibile del destinatario dell’avviso di accertamento, la notifica è da ritenersi validamente effettuata.

L’oggetto della controversia è la notifica di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia dell’Entrate nei confronti di una società che contestava l’avvenuta notifica del prodromico atto.

Nello specifico, il plico contente l'avviso di accertamento veniva notificato presso la sede della società e ricevuto da persona qualificatasi come “dipendente” della stessa. La firma apposta per la ricezione è risultata illeggibile.

Nel primo grado di giudizio, i giudici avevano rigettato il ricorso del contribuente, ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento, eseguita a mezzo posta tramite consegna al dipendente.

Mentre, nel secondo grado di giudizio la Corte di giustizia tributaria riformava la sentenza gravata rilevando la nullità della notifica dell’avviso di accertamento, affermando: «nel caso in esame non è possibile in alcun modo evincere il nominativo della persona che ha ricevuto la notifica né l’appellata ha in primo o secondo grado allegato chi sarebbe; ne deriva che la mancata indicazione del nominativo della persona pur qualificata come “dipendente” addetto alla ricezione compromette inevitabilmente la validità della notifica che, in assenza di tale indicazione, non può dirsi perfezionata».

La Corte di Cassazione ha ribadito che quando, come nella specie, l’atto venga notificato a mezzo raccomandata presso la sede della società o i locali dell’impresa, come nella specie, a persona che abbia sottoscritto in maniera illeggibile l’avviso di ricevimento, qualificatasi come “persona a servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni”, la consegna deve ritenersi validamente effettuata. In tal caso, infatti, deve presumersi che la persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, senza che il notificatore debba accertarsi della sua effettiva condizione. Incombe, invero, sulla società destinataria della notifica l’onere di provare la mancanza dei presupposti per la valida effettuazione del procedimento notificatorio. È, pertanto, irrilevante che il consegnatario dell’atto sia rimasto ignoto, ove non sia stato provato che questi fosse del tutto estraneo al luogo di consegna e che la sua presenza fosse da ascrivere a una mera occasionalità rispetto al luogo di esecuzione della notificazione (Cass. n. 37828/2022 con riferimento alla notifica ad una società, Cass. n. 30916/2022 con riferimento alla notifica ad una persona fisica).

Deve, quindi, ribadirsi il principio di diritto secondo cui è irrilevante, ai fini della validità della notificazione, la deduzione della circostanza della illeggibilità della firma del consegnatario, sia in quanto l’omessa indicazione delle generalità non comporta alcuna nullità (Cass. 11/03/2021, n. 6910), sia in quanto l’omessa deduzione della estraneità alla sede dell’impresa del consegnatario non fa venir meno la presunzione di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, una volta accertata, come nella specie, la consegna presso la sede o i locali dell’impresa.

Delfino & Partners spa è iscritta all'Albo Ministero Economia e Finanze Sezione seconda – Soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate - e segue gli enti locali nell'attività ordinaria e nell'attività di recupero di tutti i tributi.

Per l’analisi delle esigenze del Vostro Comune, inviare mail a info@gruppodelfino.it