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Notifica della cartella esattoriale direttamente all'erede

La Cassazione con Ordinanza n. 12964, del 13 maggio 2024, ha osservato che: "Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, in ipotesi di decesso del contribuente, ove gli eredi non abbiano assolto all'onere di comunicazione del proprio domicilio, ai sensi dell' art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973 , la circostanza che la notifica dell'atto impositivo non sia stata fatta impersonalmente e collettivamente agli eredi, ma risulti notificata a mani proprie di uno di essi non costituisce elemento idoneo a inficiare la validità del procedimento notificatorio, atteso che la predetta norma pone un'agevolazione in favore dell'ente impositore come conseguenza dell'omessa comunicazione del domicilio fiscale di ciascuno degli eredi ( Cass., Sez. V, 1° giugno 2023, n. 15544 ). Pertanto, anche in caso di omessa comunicazione ex art. 65 d.P.R. n. 600/1973 , non può ritenersi nulla la notifica che non sia fatta collettivamente e impersonalmente agli eredi e che sia, invece, effettuata direttamente all'erede, essendo la notificazione impersonale e collettiva agli eredi mera facoltà dell'Ufficio, la cui mancanza non ingenera nullità della notificazione effettuata direttamente all'erede. Ciò in quanto la notificazione di una cartella contenente il debito iscritto a ruolo a carico del de cuius effettuata direttamente nei confronti del soggetto che ha reso noto all'Amministrazione finanziaria di essere subentrato nella posizione ereditaria del de cuius (rendendola edotta dei propri dati anagrafici), appare non meno irrispettosa del diritto di difesa rispetto alla notificazione della cartella eseguita presso l'ultimo domicilio del de cuius impersonalmente nei confronti degli eredi, peraltro già palesatisi con la dichiarazione di successione. Non si condivide, pertanto, il precedente orientamento di questa Corte, che - sotto pena di nullità insanabile - prescriveva che la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento fosse stato noto all'Ufficio, dovesse essere rigidamente effettuata, in assenza della comunicazione dall' art. 65 d.P.R. n. 600/1973 , presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente, ovvero personalmente e nominativamente presso il domicilio degli eredi nell'ipotesi in cui gli stessi avessero effettuato tale incombente ( Cass., Sez. V, 22 maggio 2019, n. 13760).".

La Suprema Corte, con l'ordinanza sopra richiamata, dunque, non condividendo l'orientamento di parte della giurisprudenza che riteneva che la notifica degli atti impositivi o della riscossione, in assenza della comunicazione ex art. 65 d.P.R. 600/1973, dovesse essere effettuata esclusivamente presso l'ultimo domicilio del de cuius collettivamente ed impersonalmente, e presso il domicilio degli eredi personalmente e nominativamente, solo ove gli stessi avessero effettuato la comunicazione predetta, ha ritenuto fondata l'eccezione del contribuente che sosteneva, con un dei motivi di appello, la violazione e falsa applicazione dell'art. 65 d.P.R. n. 600/1973, "nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella sottesa, in quanto effettuate nei confronti dell'erede personalmente senza il rispetto delle formalità di cui all'art. 65 d.P.R. ult. cit.".