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Notifica degli atti in luogo diverso dalla residenza anagrafica

Con ordinanza n. 3219 del 05/02/2024 la Corte Suprema di Cassazione, sezione tributaria si è pronunciata in merito alla validità della notifica di una cartella di pagamento avvenuta nel luogo della dimora abituale, anziché nel luogo di residenza del soggetto destinatario dell’atto.

Nello specifico, il contribuente era risultato irreperibile nel luogo di residenza e la notifica dell’atto si era perfezionata nel luogo della dimora abituale, con la consegna nelle mani della moglie da parte del messo notificatore.

Tale circostanza, nel secondo grado di giudizio, non era stata presa in considerazione, in quanto i giudici avevano ritenuto invalida la consegna del plico, perché in luogo non coincidente con la residenza anagrafica del contribuente.

Mentre, in questo ultimo grado di giudizio, la Corte ha sottolineato che il principio della prevalenza della residenza effettiva va in contrasto con quella anagrafica, ribadendo che “le risultanza anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni”.

Inoltre, “la notifica della cartella di pagamento è stata ritualmente ricevuta da persona qualificata come “moglie” del contribuente. Inoltre – in adempimento di quanto previsto dall’art. 60, primo comma lett. b-bis), d.P.R. n. 600 del 1973, in virtù del richiamo a detta norma di cui all’art. 26, quinto comma d.P.R. n. 602 del 1973 – il messo notificatore, poiché il consegnatario della cartella non era il destinatario dell’atto o dell’avviso, ha dato notizia dell’avvenuta notificazione a mezzo di lettera raccomandata”.

La procedura di notificazione, dunque, è avvenuta correttamente e nel rispetto di tutti i passaggi prodromici alla consegna a mani di persona diversa dal destinatario.

Importante ricordare, altresì, che per residenza (art. 43 del codice civile) si intende “il luogo in cui la persona ha dimora abituale”.