Notifica atti tributari tramite PEC
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche Sezione/Collegio 3, con sentenza del 15/12/2023 n. 1040, ha confermato che il possessore di una casella di posta elettronica certificata (pec) ha l’obbligo di controllare la sua casella di posta e che gli eventuali impedimenti di “non lettura”, causati da “innumerevoli ragioni”, devono essere sempre dimostrati.
Nel caso specifico, il contribuente aveva proposto ricorso, appellandosi all’inesistenza della notifica effettuata via PEC di una cartella di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Nel primo grado di giudizio, la Corte di giustizia aveva accolto il ricorso del contribuente, affermando:
“Ritiene evidente la Commissione che la semplice disponibilità di un documento nella casella pec non può equivalere ad avvenuta consegna del documento al destinatario perché un tale assunto pretenderebbe di dare alla casella pec una funzione sostanziale che invece può spettare soltanto al soggetto destinatario e ciò senza tener conto che il destinatario e titolare della casella pec per un quantità innumerevole di ragioni potrebbe essere impossibilitato a controllare la sua pec per tempi non quantificabili.".
Nel secondo grado di giudizio, invece, i giudici hanno ribaltato la sentenza affermando che:
“E' sufficiente leggere l'art. 149-bis del c.p.c., in vigore dal 29 dicembre 2009, rubricato "Notificazioni a mezzo posta elettronica" per concludere che, ai fini della conoscenza legale dell'atto notificato, il "soggetto destinatario" e la sua "casella pec" sono assolutamente sovrapponibili. Ovvio che possano sussistere "innumerevoli ragioni" che potrebbero determinare l'impossibilità di controllare la propria PEC. Ma di tali astratte, ipotetiche ragioni il contribuente non ne ha dimostrata neanche una. In aggiunta, è il caso di evidenziare che, per principio giuridico generale, i procedimenti di notifica non sono "fini a sé stessi".
Per tale ragione la Suprema Corte di Cassazione, fin dai primissimi anni 2000, ha statuito che l'art. 156 c.p.c. trova applicazione non solo nei processi, ma altresì nei procedimenti amministrativi, ivi inclusi, specificamente, quelli di notifica degli atti”.
In aggiunta, nel caso in analisi, al di là delle prove di ricezione della pec (esistenti), si ha la certezza che il contribuente sia venuto a conoscenza dell’atto emesso dall’Agente della riscossione e dunque sia stato messo nelle condizioni di difendere le proprie posizioni soggettive dinanzi all’Autorità giudiziaria, come dimostra l'avvenuta proposizione del ricorso.
La notifica, dunque, risulta essersi perfezionata.