Notifica a mezzo posta dell'atto impositivo
La Corte di Giustizia di secondo grado della Calabria, con sentenza 954/2024 del 29 marzo 2024, ha osservato: “La notificazione secondo la Legge nr. 890/1982 [...] è riservata agli atti giudiziari, ma non agli altri atti delle Pubbliche Amministrazioni che possono provvedere alla notificazione dei propri avvisi o solleciti con le forme mediante previste dal regolamento postale e quindi mediante semplice raccomandata con ricevuta di ritorno. Ed infatti “In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. per tutte Cass Civ. Sez. 5 - , Sentenza n. 29642 del 14/11/2019).”.
Per queste ragioni, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto valida la notificazione a mezzo operatore postale privato dotato di apposita licenza, del sollecito di pagamento emesso dall’ente locale, presupposto alla cartella esattoriale impugnata.