Nota Integrativa al bilancio, la norma e i principi contabili
La Nota integrativa al bilancio, di cui art. 11 comma 5 Dlgs 118/2011 e smi, non è sempre oggetto di massima attenzione da parte degli enti locali. Eppure le informazioni richieste dalla normativa e dai principi contabili sono numerose.
La norma dispone:
La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.
I principi di programmazione All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi prevedono:
9.11 La nota integrativa al bilancio di previsione
9.11.1 La nota integrativa allegata al bilancio di previsione presenta un contenuto minimo costituito da:
a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l’accantonamento a tale fondo;
b) l’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
c) l’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall’ente;
d) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
f) l’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
i) l’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota percentuale;
j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l’interpretazione del bilancio.
9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.
Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:
Ø alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
Ø agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
9.11.3 La nota analizza altresì l’articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:
a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
b) condoni;
c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;
d) entrate per eventi calamitosi;
e) alienazione di immobilizzazioni;
f) le accensioni di prestiti;
g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.
Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
c) gli eventi calamitosi,
d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
e) gli investimenti diretti,
f) i contributi agli investimenti.
9.11.4 La nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3:
- evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l’importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell’articolo 1, commi 897 – 900, della legge n. 145 del 2018;
- descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l’utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.
Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un’unica voce.
L’elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.
Tali indicazioni non sono obbligatorie nei casi in cui l’ente non è tenuto ad allegare gli elenchi analitici.
9.11.6 L’articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.
L’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l’indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.
Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:
a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all’estinzione anticipata dei prestiti;
d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.
Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell’accertamento delle entrate, esigibili nell’esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell’ente o di altra amministrazione pubblica.
Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all’esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati all’esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall’intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l’esercizio in corso di gestione.
Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).
Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.
In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti:
Ø una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
Ø una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall’applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
Ø una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.
Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:
a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
c) riporta l’elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.
In occasione dell’attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all’esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.
In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.
9.11.7 Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.
Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l’eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.
Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l’importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell’esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce “Disavanzo di amministrazione.
Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l’importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall’eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell’esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).
Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l’articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."
Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.