Nota di aggiornamento al Dup, parere dell'organo di revisione
L’art. 239 comma 1 lett. b.1), del Tuel dispone che l'organo dei revisione rilascia parere, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di strumenti di programmazione economico-finanziaria;
L’art. 239 comma 1 bis del Tuel dispone che “nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione”.
Ne consegue che l’Organo di revisione deve esprimere un parere specifico anche sulla Nota di aggiornamento al DUP, dove attestare la coerenza degli strumenti di programmazione, la rispondenza del documento al principio di programmazione All. 4/1 Dlgs 118/2011 e smi; l’approfondimento delle condizioni esterne e interne, la congruità degli stanziamenti, l’attendibilità delle previsioni, la coerenza con i saldi di finanza pubblica.