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Nota approfondimento IFEL: procedimento di irrogazioni delle sanzioni

Come già enunciato in una nostra precedente news, IFEL ha pubblicato una “Nota di approfondimento relativa al Decreto legislativo 14 Giugno 2024, n. 87 inerente “La revisione del sistema sanzionatorio tributario”.

Tra i tanti punti analizzati, che hanno un riflesso sulla gestione dei tributi comunali, poniamo ora l’attenzione su quanto rilevato nel “Procedimento di irrogazioni delle sanzioni”.

Il decreto legislativo n. 87 del 14 Giugno 2024, in attuazione della delega per la riforma fiscale, ha revisionato l’art. 16 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472.

In particolare, il comma 3 originariamente così stabilito:

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Viene così riformulato:

Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all' articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.

IFEL fa emergere come venga data la possibilità al contribuente di stabilire, autonomamente e senza la presentazione di un'apposita istanza da approvare, un piano di rateizzazione, seppur rispettando i termini stabiliti dalla norma. La rateizzazione dovrebbe riguardare le somme dovute a lui richieste e sull'importo delle rate successive alla prima dovrebbe versare gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Si deduce, dunque, che nel calcolo degli interessi il contribuente non debba decurtare l'importo dovuto a titolo di sanzioni, sul quale come sappiamo non devono essere calcolati gli interessi.

Il nuovo comma 3 dell’art 16 del decreto legislativo 87/2024 sembrerebbe, invece, consentire l’applicazione degli interessi anche sulle sanzioni, contrastando con quanto previsto dall’art 2 comma 3 del decreto legislativo 472/1997, in cui viene stabilito che gli interessi non devono essere calcolati sulla somma irrogata a titolo di sanzioni.

Sull’applicabilità di tale disposizione IFEL richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 22 giugno 2018, n. 16553 in cui i giudici avevano affermato:

“L’art. 2 comma 3 del d. lgs 472/1997 deve considerarsi, difatti, norma “eccezionale” che prevale sulla regola generale in base al famoso brocardo latino “lex specialis derogat generali”; ne consegue che, in caso di rateizzazione, sulle sanzioni non sono dovuti gli interessi di mora”.