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Norme acquisto e vendita immobili anche per le società partecipate

La Corte Sicilia ha affrontato, con delibera 107/2022, una richiesta di parere circa limiti di finanza pubblica applicabili a una società di capitali a totale partecipazione pubblica “che opera quale società strumentale del/degli ente/i controllante/i, ai sensi del Dlgs. 175/2016, e che rientra nell’“Elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato” individuate ai sensi dell’art. 1 c. 3 della Legge di contabilità e finanza n. 196/2009 e prodotto annualmente dall’ISTAT”, ha formulato un quesito attinente l’applicabilità dei vincoli imposti dai commi 1 e 1-bis art. 12 del DL n. 98/2011 (conv. dalla legge n. 111/2011) alla luce dell’art. 57 del DL n. 124/2011 (conv. dalla legge n. 157/2019).

La norma in questione recita:

Art. 12 Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici

1.A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese fatto salvo quanto previsto dal contratto di servizi stipulato ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. (42) (56)

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

Secondo i magistrati contabili appare chiaro che la disposizione in esame (il comma 1 dell’art. 12) si applica a tutti i soggetti giuridici inseriti nei c.d. elenchi Istat, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli stessi.

Il Collegio ritiene che anche il comma 1 bis dell’art. 12 si applichi agli stessi soggetti giuridici a cui si riferisce il comma 1, come può trarsi dal seguente inciso contenuto nel medesimo comma 1 bis: “ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento”.

Questa interpretazione è confermata da quanto sostenuto da altre Sezioni regionali di questa Corte, per le quali “La collocazione sistematica della norma, infatti, rientrante nell’ambito di una manovra di razionalizzazione e monitoraggio della spesa pubblica (che ha imposto analoghe limitazioni e a procedura anche ad altre amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione: commi 1 e 1-bis), e la sua efficacia temporale dal 1.1.2014, immediatamente consequenziale al divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso imposto, per l’anno 2013, a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione (divieto, come è noto, oggetto di interpretazione autentica da parte dell’art. 10 bis del D.L. 35/13: applicabile, quindi, unicamente alla norma interpretata, i cui effetti sono oggi cessati sul piano temporale), non consentono di formulare soluzioni ermeneutiche diverse da quella sopra indicata” (Sezione regionale per il Piemonte, del. n. 18/2016/PAR).

A parere del Collegio, la ratio legis del comma 1 ter era proprio quella di estendere l’applicabilità della disposizione del comma 1 bis agli enti territoriali (ai quali, evidentemente, non si applicava, in quanto rivolta, in quest’ottica, agli stessi soggetti di cui al comma 1, con espressa esclusione degli enti territoriali), come confermato dal fatto che la suddetta disposizione ha la medesima formulazione, che sarebbe stata viceversa superflua: o comma 1 bis: è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento; 11 o comma 1 ter: effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento;

Ed ancora, se il legislatore avesse voluto delimitare il perimetro di applicazione della disposizione, distinguendo tra enti locali, ecc., lo avrebbe fatto espressamente, come sembrava aver fatto nel comma 1 ter.

In questo quadro trova giustificazione la disposizione dell’art. 57 del d.l. n. 124/2019 (comunque mal formulata), che deroga al sistema sopra esposto solo per quanto riguarda il comma 1 ter e solo per gli “enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria”, anche se appare lecito dubitare che i limiti normativi trovassero applicazione agli organismi partecipati non rientranti negli elenchi Istat. In realtà la disposizione abrogativa è riferita ad un elenco di norme che cessano di avere applicazione a decorrere dal 2020, tra le quali vi erano alcune disposizioni che si applicavano agli organismi partecipati inseriti negli elenchi Istat.

Il Collegio ritiene erroneo l’accostamento operato dal Comune tra le nozioni di “ente locale” e di “organismo partecipato”, in quanto trattasi di soggetti giuridici autonomi, per la cui definizione occorre fare riferimento, oltre che alla dottrina sulle caratteristiche del tutto diverse degli stessi, alle disposizioni del TUEL (d. lgs. n. 267/2000), del TUSP (d. lgs. n. 175/2016), del d. lgs. n. 118/2011 e naturalmente del codice civile.

Quanto sostenuto trova conferma anche nelle seguenti deliberazioni delle Sezioni regionali di questa Corte: o “Il riferimento generico e indistinto agli «enti locali» contenuto nell’art. 57, comma 2, lett. f) del d.l. n. 124/2019 comporta che la disposizione del 2011 cessa di trovare applicazione per tutti gli enti locali, come definiti dal TUEL (art. 2)”(Sez. Contr. Puglia, del. n. 99/2020/PAR): o “In successive deliberazioni è stata sottolineata anche la natura eccezionale della norma in esame” (il comma 1 ter) “introducente un limite alla capacità di agire degli enti territoriali, come tale non suscettibile di estensione oltre i casi da essa considerati (art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile), considerazione che trova supporto in presenza di una rinnovata disciplina che, dal 2014, non vieta più l’acquisto di immobili, ma lo sottopone soltanto a limitazioni (può farsi rinvio alle 12 deliberazioni della Sezione n. 97/2014/PAR, n. 299/2014/PAR e n. 21/2015/PAR)” (Sez. contr. Lombardia, del. n. 78/2018/PAR). In conclusione, le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell’art. 12 del d.l. n. 98/2011 sono pienamente applicabili ai soggetti giuridici indicati nel citato comma 1, con conseguente obbligo per l’ente locale socio di verificare il rispetto da parte dei propri organismi partecipati, rientranti nella definizione di cui al comma 1, dei limiti di finanza pubblica posti dalle disposizioni richiamate.