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Non sussiste controllo art. 5 TUSP sulle costituende società indirette

La Corte dei Conti Emilia Romagna, in una serie di delibere in data 29 agosto (si cita ad esempio la delibera n. 123/2023) ha affrontato il caso dell’autorizzazione ex art. 5 Dlgs 175/2016 - TUSP per le partecipazioni indirette.

Il caso riguarda la costituzione di una nuova società a partecipazione mista pubblico privata da parte di società preesistente ad intera partecipazione pubblica, della quale il Comune è già socio. Trattasi quindi di partecipazione indiretta nella costituenda società.

Tuttavia, l’art. 5 comma 3 del TUSP dispone: “L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell’atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l’amministrazione può procedere alla costituzione della società o all’acquisto della partecipazione di cui al presente articolo”.

La norma quindi, nell’indicare le partecipazioni indirette, fa riferimento ai soli casi di acquisizione di quote e non anche a quelli di costituzione di nuove società. Ne consegue che solo in relazione alle ipotesi di partecipazioni indirette assunte tramite acquisizione trova applicazione il disposto di cui all’art. 5 comma TUSP. Per questo la Sezione ritiene insussistente anche sotto il profilo oggettivo l’ammissibilità dell’istanza.