Le agevolazioni TARI non sono aiuti di Stato
Recentemente il TAR Lombardia, nella sentenza n. 697/2023 – avente ad oggetto l’impugnazione, non accolta, della delibera ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif, avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19” da parte di numerosi comuni - ha precisato sulla “VII) violazione degli artt. da 53 a 64 del D.L. n.34/2020 in materia di aiuti di stato elargibili attraverso agevolazioni fiscali e della disciplina, anche comunitaria, in materia di aiuti di stato: le disposizioni di cui alle deliberazioni impugnate violerebbero la disciplina degli aiuti di Stato perché in contrasto con gli artt. 53-64 del D.L. n. 34/2020 e con la normativa in materia di aiuti di Stato di cui, in particolare, agli artt. 107 e 108 del TFUE, non essendo state le misure in questione notificate alla Commissione Europea” che “Il motivo si presenta generico. I ricorrenti infatti non deducono alcun elemento volto a dimostrare che le misure in questioni alterino o minaccino di alterare la concorrenza tra Stati membri favorendo determinate imprese o produzioni. In relazione alle utenze non domestiche, le uniche per le quali astrattamente può dedursi la violazione della normativa per gli aiuti di Stato, si è operata una rimodulazione tariffaria, al fine di rendere coerente la tariffa con il principio “chi inquina paga”, stante la sospensione delle attività produttive e la più volte rilevata minore incidenza ambientale delle stesse. Non si vede come tale intervento possa potenzialmente alterare la concorrenza e in quale ambito.”
Pur restando la materia oggetto di opinioni contrastanti, sul punto si ritiene che il giudice amministrativo abbia colto un punto controverso di tutta l’applicazione di aiuti di stato (anche e forse proprio nel caso di contributo ad imprese locali) da parte dei Comuni e che non viene mai preso in considerazione, ovvero la distorsione della concorrenza a livello comunitario.
L'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), stabilisce che: “Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
Si è in presenza di aiuto di Stato, a norma dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, solo ove siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative, ossia:
- vi sia un trasferimento, anche indiretto, di risorse statali (pubbliche), e queste misure siano imputabili allo Stato;
- tale trasferimento determini un vantaggio economico, ossia la misura conferisca al beneficiario – che deve essere un'impresa, in senso UE, ossia un soggetto che svolge attività economiche – un vantaggio concorrenziale che lo stesso non avrebbe ricevuto in condizioni normali di mercato;
- la misura sia selettiva, ossia non abbia natura generale, ma si applichi solo a talune imprese, o settori di attività (economiche);
- vi sia un effetto (anche potenziale) sulla concorrenza e sul commercio tra Stati membri, ossia la misura incida, anche solo potenzialmente, sulle condizioni di concorrenza e di scambio nel mercato UE.
Con riferimento agli aiuti alle imprese erogati dai Comuni, sulla base delle indicazioni date dalla citata Comunicazione (2016/C 262/01), si ritengono soddisfatti sicuramente il requisito della provenienza pubblica delle risorse e del vantaggio economico a favore di imprese, nonché la selettività (in quanto il contributo è limitato a talune imprese del territorio sulla base dei requisiti fissati dal bando, nonché il potenziale distorsivo della concorrenza, almeno su base territoriale).
Viceversa, è dubbia l’effettiva incidenza della misura sulla concorrenza tra gli stati membri. Il punto 195 della Comunicazione afferma che: “L'incidenza sugli scambi tra Stati membri non può tuttavia essere semplicemente ipotizzata o presunta, ma devono essere accertate, in base agli effetti prevedibili, le ragioni per cui la misura falsa o minaccia di falsare la concorrenza ed è idonea a incidere sugli scambi tra gli Stati membri.” Tuttavia, nella Comunicazione si precisa più volte che l’importo ridotto dell’aiuto non esclude a priori la possibilità che gli scambi tra Stati membri ne siano danneggiati (nn. 189 e 192 della Comunicazione), assumendo così rilevanza la verifica dell’interdipendenza del mercato e delle imprese agevolate con altri Stati Membri.
Nel caso di imprese di servizi, attività sportive o culturali, con clientela necessariamente locale, anche per la Comunicazione della commissione difficilmente si può ipotizzare una incidenza sugli “scambi comunitari” (v. punto 197 della Comunicazione). Più problematico può essere il caso di imprese manifatturiere o produttive o di vendita/commercio di prodotti posto che questi potrebbero essere venduti anche da soggetti UE e/o esportati. L’incidenza sugli scambi è stata giudicata nulla o marginale quando il beneficiario fornisce beni o prestava servizi in una zona limitata ed è poco idoneo ad attrarre clienti da altri Stati membri (n. 196 della Comunicazione).
Per l'indeterminatezza dei criteri sopra esposti, nei casi di contributi ad imprese o di agevolazioni fiscali – anche territoriali - che si applichino di fatto a tutte le imprese sul territorio nazionale (ad esempio quelle in tema di imposta comunale), la potenziale distorsione della concorrenza potrebbe, quindi, ritenersi sussistente, con conseguenti obblighi di censimento e dichiarazione degli aiuti di stato.
Nel caso invece della TARI utenze non domestiche, come già evidenziato, la riduzione della TARI era dovuta ad una minore produzione di rifiuti quindi correlato ad un minor utilizzo del servizio, quindi esclusa dalla disciplina. Si rinvia, sul tema, anche ai nostri precedenti approfondimenti sul punto.
Delfino & Partners supporta gli enti nella registrazione aiuti di Stato sul RNA.