Non si può configurare tutela della maternità per periodi antecedenti l'inizio del rapporto di lavoro

La Funzione Pubblica ha affermato in un Parere di recente pubblicazione che non si può configurare una forma di tutela della maternità riferibile a periodi antecedenti all'inizio del rapporto di lavoro.

Qualunque tipologia di istituto e/o beneficio è rivolto ai genitori che abbiano un rapporto di lavoro in corso, rispetto al quale sussistano presupposti atti alla fruizione, precise tempistiche riferibili alla gravidanza, all'età, ovvero alla data dell'adozione/affidamento del bambino.

Esistono comunque tutele normative specifiche in caso di madri disoccupate al ricorrere di determinate condizioni; pertanto, nel periodo precedente all'assunzione, tali soggetti potrebbero aver già beneficiato di sussidi economici ascrivibili al periodo della maternità obbligatoria.

Conseguentemente, la Funzione pubblica ritiene che qualunque assenza della dipendente riguardante la maternità debba essere riferita e computata a far data dall'assunzione presso l'ente.