Non si può usare la cassa economale per spese programmabili
La Corte Conti Veneto, sezione giurisdizionale, con sentenza n. 162/2022, ha confermato che non è corretto utilizzato il fondo cassa economale per effettuare acquisti di beni e servizi che possono essere oggetto di programmazione iniziale (e quindi di procedura ad evidenza pubblica).
L’economo ha rappresentato che il ricorso al fondo economale è stato determinato da esigenze di economicità, efficacia ed efficienza in quanto gli acquisti venivano effettuati sulla base delle richieste dei singoli docenti, che nel corso dell’anno cambiano, rendendo, quindi, antieconomico prevedere i materiali a magazzino. Osserva il Collegio che "il rilievo non può ritenersi superato. Ferma l’inerenza della spesa alle finalità istituzionali dell’Ente (nei limiti degli stanziamenti di bilancio), infatti, non può tuttavia ritenersi che si tratti di spese che ex se si sottraggano al principio della programmazione (i programmi dei corsi -e conseguentemente i materiali che si rendono necessari per il loro svolgimento-, infatti, sono -o quantomeno dovrebbero essere- preventivamente stabiliti rispetto all’avvio dell’attività annuale della scuola), principio che informa i canoni dell’efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa".