Non si può aspettare a riconoscere il debito fuori bilancio
L’art. 188 comma 1 quater Tuel dispone che agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.
Questo concetto, espressamente riferito dalla norma all'evidenza del debito fuori bilancio in sede di rendiconto, è in realtà da intendersi applicabile in ogni momento dell'anno.
Fondamentale però è la verifica delle motivazioni da cui possa giustificarsi l'interesse pubblico al riconoscimento del debito e quindi all'accollo da parte del Comune. Come noto, il vero problema del debito fuori bilancio non è tanto (e solo) il finanziamento del debito quanto l'ammontare del debito effettivamente riconoscibile (e nella misura in cui lo sia), fermo restando l'obbligo di rivalsa da parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 191 comma 4 Tuel.