Non si considerano le spese di personale coperte da finanziamenti
La Corte dei Conti Piemonte ha risposto, con delibera 118/2021, a una richiesta di parere riguardante, non solo, la possibilità di non considerare la spesa di personale coperta da appositi finanziamenti (nel caso di specie di provenienza regionale) nell’ambito del calcolo riguardante la determinazione del rapporto tra la spesa di personale e le entrate correnti relative ai titoli I, II e III, del bilancio, ai sensi dell’art. 1, comma 845, L. n. 205/2017, ma anche relativo alla facoltà della Provincia di provvedere all’avvio di procedure di assunzione al fine di sopperire alle carenze di organico del relativo personale.
La Sezione, compiuta una analisi dell’evoluzione normativa concernente il regime giuridico delle province, con particolare riferimento ai limiti assunzionali, ha evidenziato come la richiesta esclusione debba essere consentita. In caso contrario, invero, si lederebbe l’autonomia finanziaria e organizzativa della Provincia, incidendosi inevitabilmente sulla capacità dell’Ente di acquisire risorse umane, essenziali all’esercizio delle funzioni fondamentali e finanziate effettivamente dalla Provincia stessa. Si evidenzia, altresì, che tale incisione si realizzerebbe in presenza di una operazione di fatto neutrale, dal momento che, anche se figurativamente la spesa appare in capo alla Provincia, in realtà essa è diretta a garantire l’assolvimento di una funzione a lei confermata o delegata e, per questo motivo, sostenuta dalla Regione; pertanto, non rimane a carico dell’Ente e non dovrebbe, per questo motivo, intaccare i limiti assunzionali dello stesso.Infine, in merito alla facoltà di avviare le procedure di assunzione, si sottolinea che, cessato il personale, sarà la Regione, in quanto titolare della funzione, a dovere assumere le necessarie decisioni.