Non si applica il canone non ricognitorio per i servizi elettrici
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 57 del 18.01.2021 ha affrontato un ricorso finalizzato a espungere dall’ordinamento le norme del regolamento comunale con cui il Comune ha previsto la possibilità dell’imposizione di un canone concessorio non ricognitorio, a fronte dell’occupazione di strade pubbliche, anche da parte di concessionari di pubblico servizio, quale è la ricorrente.
Più precisamente, il Comune ha deliberato l’introduzione del canone non ricognitorio di cui all’art. 27 del d. lgs. 285/1992, assoggettando al pagamento di tale canone patrimoniale le occupazioni permanenti delle sedi stradali e delle relative fasce di rispetto e prevedendo la decurtazione dello stesso dal COSAP (art. 3 del regolamento) e, dunque, la debenza di quest’ultimo solo per la parte eccedente il canone non ricognitorio.
Con il ricorso in esame è stata, quindi, dedotta l’illegittimità del regolamento sotto due principali profili:
- la violazione del principio che vieta la doppia imposizione per il medesimo titolo, derivante dalla violazione degli artt. 120 e 125 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775, recanti una disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella generale prevista dal Codice della Strada, che impone, per le condutture elettriche, la costituzione di una servitù di elettrodotto, con pagamento di un canone annuo regolato, quanto all’importo, dall’art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501 e dall’art. 6 del DM 2 marzo 1998, n. 258;
- la erronea applicazione dell’art. 27 del d.l.vo 1992 n. 285, in quanto il peso gravante sul demanio stradale nel caso di condutture interrate sarebbe nullo, così come il vantaggio del concessionario e, dunque, anziché un calcolo a metri lineari o a metri quadrati, avrebbe dovuto essere effettuata una stima forfettaria.