Non sfugge a ritenuta il contributo nazionale preesistente al Covid
Sono soggetti a ritenuta del 4% ex art. 28 c. 2 DPR 600/1973 i contributi erogati dalle Regioni a valere su fondi nazionali e riferite a forme di finanziamento preesistenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Non è infatti applicabile l'esenzione di cui all'art. 10bis del D.L. 137/2020 che si riferisce, specificatamente, ai contributi di «qualsiasi natura» ma «diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza».
La ritenuta va applicata anche qualora si tratti di finanziamenti che, originariamente, derivavano da fondi europei - per i quali non si applica la ritenuta ai sensi dell'art. 80 del Regolamento UE 1303/2013 - ma successivamente "riprogrammati" ai sensi degli art. 241 e 241 del D.L. 34/2020 con la conseguenza che le risorse originariamente provenienti dal Bilancio europeo, per finanziare progetti con Fondi strutturali, sono state ritirate per consentire la certificazione delle spese emergenziali. Detti progetti sono ora finanziati con risorse nazionali, attraverso il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).
Lo chiarisce la Risposta n. 588/2021 dell'Agenzia delle entrate.