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Non serve più dichiarazione di indispensabilità e indilazionabilità per acquisto immobili

L’art. 12 comma 1 ter del DL 98/2011 prevedeva “A decorrere dal 1° gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilita' interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilita' e l'indilazionabilita' attestate dal responsabile del procedimento. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli enti locali che procedano alle operazioni di acquisto di immobili a valere su risorse stanziate con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica o cofinanziate dall'Unione europea ovvero dallo Stato o dalle regioni e finalizzate all'acquisto degli immobili stessi. La congruita' del prezzo e' attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni e' data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente.

Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 57, comma 2, lettera f) del DL 124/2019, quindi ad oggi non è più necessario procedere in tale senso, nè richiedere l'attestazione di congruità dell'Agenzia del Demanio. E' sufficiente la stima del valore dell'immobile effettuata dall'ufficio tecnico del Comune oppure, in caso di carenza di organico, da professionista esterno.

Lo conferma la Corte Conti Campania, con delibera 52/2021.