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Non è corretta la contrattazione tardiva per il compenso accessorio

La Corte dei Conti Lombardia ha risposto con delibera n. 198/2024 alla domanda di Comune istante volto a verificare “se sia conforme alle norme giuscontabili procedere alla sottoscrizione della contrattazione integrativa relativa al Fondo 2023 nel corso del 2024, destinando le risorse variabili ivi previste agli incentivi collegati alla performance”.

La Sezione Sezione si è pronunciata sul punto in senso negativo, stigmatizzando la prassi della cosiddetta “contrattazione tardiva”, ovvero quella che interviene nell’esercizio successivo a quello di riferimento, e affermando che, in assenza di sottoscrizione dell’accordo decentrato entro il 31 dicembre dell’esercizio di competenza, l’Ente non può impegnare le somme destinate al pagamento di specifici progetti. Più precisamente, la Sezione ha ritenuto “che non risulti ammissibile una contrattazione “in sanatoria” nell’anno successivo” e che “quindi, la mancata sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo entro l'anno, impedisce l'erogazione del salario accessorio, ad eccezione degli effetti che derivano dal principio di ultrattività delle precedenti intese e di quelle indennità disciplinate esclusivamente dal Ccnl: turno, reperibilità e compensi aggiuntivi per le giornate festive” (Sez. reg. contr. Lombardia n. 53/2021/PRSE e n. 80/2021/PRSE).

Tale statuizione - che parte dal presupposto per cui la contrattazione deve avvenire tempestivamente all’inizio dell’esercizio, per stabilire contestualmente le regole per la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi di efficienza – è coerente con il basilare principio di programmazione tanto degli obiettivi dell’ente quanto dell’utilizzo delle risorse finanziarie.