Non è possibile invocare la somma urgenza in caso di mancato pericolo
ANAC con delibera 368/2022 ha rilevato irregolarità nella procedura adottata da un Comune per lavori di rifacimento di un ponte che non presentava elementi di pregiudizio per la pubblica incolumità.
In particolare ANAC ha rilevato che l’intervento in questione non presenta caratteristiche tali da rientrare nella fattispecie di cui all’art. 163 del d.lgs. 50/2016 non rilevandosi i caratteri dell’imminente pregiudizio e/o pericolo per la pubblica incolumità. Di conseguenza è stato violato il rispetto dei principi di libera concorrenza, rotazione ed imparzialità dell’azione amministrativa.
ANAC ha dato mandato al competente Ufficio dell’Autorità di trasmettere la presente delibera alla Stazione Appaltante, contestualmente richiedendo alla stessa di fornire riscontro all’Autorità sulle valutazioni condotte, nonché sulle eventuali iniziative assunte, entro il termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 213 comma 13 del d.lgs. 50/2016.