Non è obbligatorio fare i concorsi con strumenti informatici
Il TAR Lazio, con sentenza n. 644/2024, ha chiarito che l’utilizzo degli strumenti informatici nelle prove di concorso è obbligatorio.
Comunque il TAR evidenzia che rispetto all’uso nelle prove scritte di supporti informatici, la redazione degli elaborati su carta dovrà essere disciplinata specificatamente dall’Ente, non potendosi più contare sulle garanzie formali che erano precedentemente previste dall’art. 13 comma 2 del DPR 487/1984 e dunque spetterà all’Ente indicare nel bando di concorso le prescrizioni volte ad assicurare in concreto l’anonimato dell’elaborato durante la sua correzione ai fini dell’assegnazione del punteggio, la sua effettiva riferibilità al candidato, che quest’ultimo lo abbia redatto durante le prove e così via.