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Non è corretto utilizzare le risorse per le assunzioni per finanziare il trattamento accessorio delle PO

La Corte dei Conti Toscana, con deliberazione 1/2021, ha risposto al quesito di un Comune in materia di trattamento accessorio della posizioni organizzative. Il Comune istante, richiamata la disciplina vigente in materia di assunzioni, afferma di disporre di capacità assunzionale per l’anno 2021, rappresentando al contempo la necessità di istituire nuove posizioni organizzative attesa la “fase di profonda riorganizzazione” in cui versa. Ciò posto, l’Ente chiede se sia possibile utilizzare parte delle risorse destinate alle assunzioni per finanziare il trattamento accessorio di nuove posizioni organizzative, contestualmente riducendo gli spazi assunzionali nel periodo 2021/2024, così come previsto dall'art. 11 bis, comma 2, del DL n. 135/2018.

Secondo la Corte dei Conti, le considerazioni illustrate nel corpo della delibera stessa non consentono l’applicazione del meccanismo previsto dall’art. 11 bis, comma 2, del DL n. 135/2018 a posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, oltre il termine del 20 maggio 2019, in quanto trattasi di norma di stretta applicazione volta a disciplinare, all’indomani della sottoscrizione del nuovo CCNL comparto enti locali, un particolare aspetto del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative.