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Non è autorizzabile al dipendente pubblico incarico nel CDA aziendale

La Corte dei conti Umbria, sezione giurisdizionale, con sentenza n. 60/2022 ha condannato un dipendente pubblico per aver assunto cariche in società di capitali.

I magistrati hanno eccepito: a) la prestazione di attività non autorizzabile e percezione del relativo compenso (componente del CDA di società tra il 2009 ed il 2012; amministratore unico di società tra il 2012 e il 2918), in violazione dell’art. 53 comma 7 Dlgs 165/2001; b) la mancata richiesta del part time in violazione dell’art. 1, comma 56, della legge n. 662 del 1996 e dell’art. 53 commi 1 e 6 Dlgs 165/2001, per tutto il periodo di svolgimento delle predette attività extraistituzionali e in considerazione della natura impegnativa degli incarichi, con intera percezione del trattamento retributivo e, quindi, senza subire le falcidie previste dal regime a tempo parziale; c) assenteismo fraudolento, in violazione dell’art. 55-quater Dlgs 165/2001, avendo attestato la propria presenza in servizio nel periodo di svolgimento delle attività extraistituzionali presso le società.