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Non è applicabile al Comune la transazione fiscale

La Corte Conti Umbria, con deliberazione n. 64/2022, ha precisato un aspetto molto importante circa l'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, ovvero:

- per i crediti tributari gestiti autonomamente da un Comune, non è applicabile la disciplina della transazione fiscale, derogatoria rispetto al principio dell’indisponibilità dell’obbligazione tributaria, e riferita alle fattispecie tassativamente previste dall’art. 182 ter del R.D. n. 267/1942, ossia ai soli tributi amministrati dalle Agenzie fiscali;

- è possibile per un Comune dare il proprio assenso ad un accordo, avente ad oggetto crediti tributari, con un imprenditore in crisi per la ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.