Nomina presidente revisori non segue la parità di genere
Il Ministero dell’Interno ha risposto ad un quesito di ente locale con popolazione superiore a 15.000 abitanti circa il rispetto o meno della norma in materia di parità di genere per la nomina del presidente del Collegio, subordinata all’esito dell’estrazione degli altri membri.
La scelta del Presidente del collegio è demandata all'organo politico, quindi, resta nella facoltà dello stesso di disciplinarla tenendo comunque in considerazione la platea degli iscritti in fascia 3 dell'elenco per la propria provincia. In altri termini, tale obbligo di osservanza non esiste, anche perché i due membri estratti non sono frutto di scelta discrezionale dell’ente. Situazione diversa si avrebbe se il Comune potesse scegliere tutti e tre i membri. In particolare, il Ministero rileva quanto segue:
Un ente chiede se, in occasione della nomina del collegio dei revisori, la scelta del Presidente debba o meno essere basata sul principio della equa rappresentanza di genere. In particolare, viene evidenziato che l'estrazione da parte della Prefettura ha individuato due componenti dello stesso genere. Al riguardo, si rappresenta quanto segue.
Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n.138 del 2011 prevedono che i revisori dei conti degli enti locali siano scelti mediante estrazione da un elenco nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti al registro dei revisori legali e all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Il regolamento, approvato con il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n.23, disciplina i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco, nel rispetto dei principi fissati dal predetto articolo 16, comma 25, nonché le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e di estrazione a sorte dei nominativi dallo stesso. Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con la legge 19 dicembre 2019, n.157, all'articolo 57 ter, lettera b), ha modificato la previgente disposizione normativa dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.138, aggiungendo il comma 25 bis. Tale comma, in deroga al comma 25, prevede, negli organi di revisione in composizione collegiale, la scelta, da parte dei consigli comunali, provinciali, delle città metropolitane e delle unioni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali, del componente con funzioni di Presidente, tra i soggetti inseriti nella fascia 3, formata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministero dell'Interno n.23 del 2012.
A parere di questo ufficio, le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.246" e alla legge n.215 del 2012, recante: "Disposizioni per il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni" non sembrerebbero applicabili nei confronti dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali la cui composizione e le relative modalità di scelta e di nomina sono tassativamente disciplinate dalla legge, senza possibili spazi per l'autonomia statutaria o regolamentare dell'ente.
Poiché, l'organo di revisione economico-finanziaria, collegiale negli enti di maggiore dimensione, anche se definito organo dell'ente locale non elettivo, è un organo di verifica e vigilanza della regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione e, come tale, collocato in un ruolo di terzietà verso l'ente, come si rileva dalle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 239 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dal rafforzamento del ruolo ad opera dell'articolo 3, del decreto legge n.174 del 2012, non sembra ravvisarsi un presunto contrasto delle richiamate disposizioni normative e regolamentari in materia di scelta dei revisori con quelle di cui alle norme citate o il presunto mancato rispetto del principio di equa rappresentanza di genere affermato dalla stessa legge.
Laddove il legislatore dovesse ritenere di inserire l'obbligatorietà del rispetto della rappresentanza di genere nell'organo di revisione collegiale si dovrebbe comunque rettificare il sistema di scelta dei revisori, attualmente in uso basato, sull'estrazione a sorte dei nominativi dall'elenco dei revisori degli enti locali, previa valutazione che tale modifica avrebbe in funzione del numero degli iscritti, degli enti locali interessati e anche del limite degli incarichi di cui all'articolo 238 del testo unico 267 del 2000. Non da ultimo, infatti occorre rilevare che, a livello nazionale, gli iscritti in fascia 3 sono per il 77,52% uomini e solo il 22,48% sono donne e tale ultima percentuale scende drasticamente in diverse regioni. Tutto ciò premesso, essendo la scelta del Presidente del collegio delegata all'organo politico, resta, indubbiamente, nella facoltà dello stesso di disciplinarla tenendo comunque in considerazione la platea degli iscritti in fascia 3 dell'elenco per la propria provincia.