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Nomina Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) o Direttore dei Lavori (DL) affidamenti in house providing - esclusione

Al Supporto Giuridico del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) veniva richiesto un chiarimento sull'applicabilità del Codice dei Contratti ad affidamento di servizi in house providing, relativamente all’art. 13 comma 2 il quale prevede che “Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto” e dall'art. 2 comma 1 lett. m) dell'allegato I.1 del D.lgs. n. 36/2023 che definisce i “contratti esclusi” come quelli “previsti dalla Sezione II del Capo I del Titolo I della direttiva n. 2014/23/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dalla Sezione 3 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/24/UE, dalla Sezione 2 del Capo I del Titolo I della direttiva 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che non rientrano nel campo di applicazione del codice”.

La richiesta verteva sull’applicazione dell’art. 32 all. II.14 D.lgs. n. 36/2023 secondo cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP per servizi e forniture di particolare importanza (es. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro), nel caso di affidamento in house di un servizio per cui normalmente sarebbe obbligatoria la nomina del Direttore dell’Esecuzione (DEC).

Veniva in particolare richiesto “se il codice dei contratti non si applica agli affidamenti in house, allora il Rup è solo quello ai sensi della L. 241/90 e non il Responsabile unico del progetto del D.lgs. n. 36/2023?”.

Il MIT con Parere n. 2871 del 18 luglio 2024 rispondeva al quesito precisando che “negli affidamenti in house non deve essere nominato un DL o un DEC, in quanto l'ente affidante compie nei confronti del soggetto in house il c.d. controllo analogo, ossia attività di controllo come se il soggetto in house fosse un ufficio interno dell'ente affidante. Il controllo analogo assolve già (e supera) i compiti del DL e DEC. Il RUP vi è ma solo ai fini della richiesta del CIG e del monitoraggio dell'affidamento, mediante la scheda di monitoraggio A3_6. Resta ferma la nomina del DEC e DL in capo alla società in house per gli affidamenti e gli appalti di propria competenza”.